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AGCM: illecita la richiesta di stipulare un accordo almeno quinquennale con i recuperatori privati

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Con “Il ruolo della concorrenza nella promozione di un’economia circolare nel settore dei rifiuti” del rapporto “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza”, pubblicato sul bollettino dell’Agem del 29 marzo 2021, l’Antitrust chiede la cancellazione della durata minima quinquennale per gli accordi che domestiche devono stipulare al fine di avviare a recupero i propri rifiuti.

L’articolo della discordia

Con il recepimento del “circular econonomy package”, il nostro Paese ha cancellato la previgente disciplina della classificazione dei rifiuti, abrogando la categoria dei c.d. speciali non pericolosi assimilati agli urbani.

Per evitare la possibilità di un sovraccarico di rifiuti a carico del soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in termini di maggiore quantità e diversa qualità dei rifiuti che vengono, dal 1° gennaio 2021, conferiti al servizio pubblico di raccolta, è stato modificato il c. 10 dell’articolo 238 del Dlgs 152/2006 mediante il Dlgs 116/2020, il quale ora prevede la necessità di stipulare un accordo contrattuale con una durata minima quinquennale con il gestore pubblico o con l’operatore privato prescelto.

La posizione di AGCM

Ebbene, l’Autorità amministrativa, a fini della piena applicazione dei principi della libera concorrenza nel settore igiene ambientale, ritiene discriminatoria per gli operatori privati in quanto se da un lato è possibile rientrare nella gestione pubblica anche prima del decorso dei cinque anni, dall’altro non consente l’ipotesi contraria.

Le altre considerazioni dell’Autorità

Proprio nel capitolo in questione, si segnala anche un monito, rivolto al Legislatore, finalizzato a:

  • escludere le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero dalla nozione di gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
  • estromettere le imprese di selezione dalla negoziazione dell’accordo di programma tra i sistemi di compliance (consorzi di filiera e sistemi autonomi riconosciuti), l’Anci, l’Upi e gli Enti di gestione degli ambiti territoriali ottimali.

Per maggiori informazioni

Per la lettura della documentazione di riferimento, cliccare qui.

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