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Albo: le novità e le conferme sull’effettuazione della verifica per RTGR

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Lo scorso 25 giugno 2019, assieme all’approvazione della Delibera n.3, centrata sulla qualità del moduli da superare per ottenere l’abilitazione di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), il comitato Nazionale ha modificato ed integrato le modalità di effettuazione della verifica e l’accesso alla professione di responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti, descritte nella Delibera n. 4, di cui vediamo le principali prescrizioni.

Delibera n. 4/2019: novità e conferme sulla verifica per responsabile tecnico

In particolare la delibera numero 4 prevede quanto segue, innanzitutto si stabilisce (con l’articolo 1) che sedi e date delle verifiche sono pubblicate annualmente, è precisamente novembre dell’anno precedente a quello di svolgimento, sul sito dell’albo.

Con l’articolo 2, invece, riguardante la domanda di iscrizione alle verifiche le modalità di invio e l’ammissibilità alle stesse:

  • si conferma che la domanda iscrizione deve essere inviate non prima di 60 giorni prima della verifica stessa, e non oltre il termine di 40 giorni antecedenti alla data di svolgimento di questa, sempre per via telematica;
  • si confermano medesimi requisiti necessari per prendervi parte (cittadinanza italiana, versamento di un contributo alla Camera della Camera di Commercio territorialmente organizzazione della verifica, eccetera);
  • si introduce la novità, specificata proprio con la Delibera n. 3 sopra citata, che, appunto, il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli specialistici per singola sessione di verifica prescelta, alle seguenti condizioni:a) la verifica iniziale viene sempre costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie di almeno un modulo specialistico (ciò significa, appunto, che il candidato può sostenere anche altre due specializzazioni oltre quella richiesta); b) il candidato che già ha ottenuto l’idoneità mediante superamento della verifica, puoi scriverci per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.

Con l’articolo 3, recante “commissione d’esame”, si confermano le modalità di composizione della commissione d’esame per la verifica di responsabile tecnico gestione rifiuti.

Con l’articolo 4, recante lo svolgimento delle verifiche l’attribuzione dei punteggi si confermano le modalità di attribuzione dei punteggi per le domande della verifica di responsabile tecnico gestione rifiuti.

Confermati anche i contenuti l’articolo 5  e 6, che riguardano, rispettivamente, l’orario delle verifiche ed i punteggi minimi per ottenere le tonalità sia in fase di verifica iniziale che Per quanto attiene necessario aggiornamento.

Entrata in vigore

Così come la delibera numero 3, anche questa entrerà in vigore 9 luglio 2019