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ARERA avvia il monitoraggio degli impianti di smaltimento e delle tariffe dei servizi di igiene urbana

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Lo scorso dicembre ARERA ha disposto, con due deliberazioni, il monitoraggio dei dati sensibili riguardanti gli impianti di smaltimento e le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle nostre Città. Vediamo le principali evidenze dell’atto e cosa comporta per gli operatori coinvolti.

Pubblicata inoltre l’indagine sui corrispettivi per l’esecuzione del servizio di igiene urbana.

I dati sugli impianti di smaltimento

ARERA, con la delibera del 27 dicembre scorso  714/2018/R/rif, ha dichiarato di voler intraprendere per le finalità di regolazione e controllo attribuite ad essa attraverso la cosiddetta “Legge di bilancio 2018” (la n. 205 del dicembre 2017),  nei confronti di coloro i quali gestiscono i servizi di smaltimento dei rifiuti (mediante attività di trattamento meccanico biologico, impianti di incenerimento e discarica),  indipendentemente dalla loro forma giuridica e del titolo in base al quale svolgono relativa attività, di trasmettere i dati e documenti dettagliati mediante l’apposita modulistica, redatta dalla direzione e adottata entro il 28 febbraio p.v. (con determina del Direttore della direzione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, e pubblicata sul sito internet dell’autorità).

Inoltre, l’Autorità dispone che la trasmissione dei dati sopra individuati, avvenga in formato elettronico, e compilando la modulistica richiamata, nei tempi che la stessa andrà a stabilire.

È opportuno sottolineare che in assenza di questa trasmissione, l’Autorità prevede l’irrogazione di sanzioni (previste dalla L. n. 481 del 1995, art. 2, c. 20, lett. c)).

Il monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato

Inoltre, l’Autorità, con deliberazione 715/2018/R/rif sempre del 27 Dicembre, ha avviato il procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, relativi agli anni 2018 e 2019.

La responsabilità per lo svolgimento dell’indagine spetta al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, e si dovrà concludere entro il 30 giugno 2019, con l’individuazione dei criteri di monitoraggio e dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti.

I compiti dei gestori

In tale contesto tutti gli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche assimilati differenziati, urbani e assimilati e tutti gli esercenti i singoli servizi che costituiscono attività di gestione, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività, inclusi i Comuni che li gestiscono in economia, avranno il compito di trasmettere all’Autorità[1], secondo le modalità da questa definite e successivamente indicate, i dati e la documentazione (questa verrà dettagliata nell’ambito di un’apposita modulistica, sempre adottata con determina del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati e pubblicata sul sito internet dell’Autorità).

La documentazione da allegare ai dati trasmessi

L’autorità precisa anche i documenti da allegare alla modulistica di cui sopra, ai fini della corretta trasmissione dei dati e della documentazione:

una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
una relazione che illustra da un lato i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, e dall’altro le evidenze contabili.
ARERA preciserà in seguito il termine entro il quale la predetta documentazione deve essere trasmessa, unitamente a eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie.

Tale documentazione dovrà essere altresì trasmessa all’Ente di governo d’ambito territorialmente competente o, laddove questo manchi o non sia operativo, all’Ente locale competente, al fine di consentire a questi ultimi di validare le informazioni in essa contenute.

Il sistema sanzionatorio

Sono previste delle sanzioni, qualora il soggetto obbligato:

  1. non trasmetta, del tutto oppure in parte, i dati richiesti (e nel formato richiesto);
    non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
  2. ometta di fornire almeno uno dei documenti da allegare, sopra riportati[3] (L. n. 481/95).

Viene precisato che l’Autorità si riserva di verificare, eventualmente anche mediante verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse, sempre in virtù delle prescrizioni contenute nella sopracitata legge.

Gli obblighi che sorgono a carico dei Gestori
Con la Deliberazione, taluni soggetti, con riferimento a:

  • gli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
  • gli esercenti i singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
  • gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali,

sono tenuti ad accreditarsi all’anagrafica degli operatori di ARERA, mediante compilazione di apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell’Autorità, entro il termine ivi indicato unitamente a eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie.

Indagine sui corrispettivi per l’esecuzione del servizio di igiene urbana

Infine, è stato pubblicato, sul sito dell’Autorità, il documento “criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, orientamenti preliminari”, che rappresenta la sintesi delle attività di indagine svolta dall’autorità nei mesi scorsi.

Le principali evidenze del documento

La produzione del documento si inserisce nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità lo scorso 5 aprile 2018[4], per la formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati[5].

In particolare, il documento ha finalità di ricognizione della disciplina del settore dei rifiuti urbani e di inquadramento dei prossimi interventi dell’Autorità ed espone gli orientamenti preliminari in merito ai criteri di determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

L’autorità si riserva, con questo lavoro, di procedere con una o più consultazioni di maggior dettaglio e approfondimento in relazione alle diverse tematiche regolatorie in questione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o tramite posta elettronica (regolazione-rifiuti@arera.it) entro il 15 febbraio 2019.

Le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell’Autorità.

Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

[1] In formato elettronico, nell’ambito di una sezione dedicata del sito istituzionale dell’Autorità, compilando una modulistica sviluppata da ARERA, corredata dalle fonti contabili obbligatorie che certificano tutti gli elementi di costo e di investimento dichiarati.

[2] Anche in questo caso In formato elettronico, nell’ambito di una sezione dedicata del sito istituzionale dell’Autorità, compilando una modulistica sviluppata da ARERA, corredata dalle fonti contabili obbligatorie che certificano tutti gli elementi di costo e di investimento dichiarati.

[3] V. art. 2, c. 20, lettera c), L. n. 481/95.

[4] Con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF.

[5] Secondo le competenze attribuite ad ARERA con la Legge di Bilancio 2017 (v. art. 1, c.527, L. n. 205/ 2017, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.