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ARERA: stabilite le modalità per il ritiro dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

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Lo scorso 30 Luglio l’Autorità per le reti, l’energia elettrica ed i rifiuti (“ARERA”), ha stabilito le modalità con le quali si definiscono le modalità di “ritiro” dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete da taluni impianti alimentati a fonti di energia rinnovabili (c.d. “FER”).

La Delibera n. 341/2019

ARERA ha disciplinato, con una recente delibera (la n. 341 del 30 Luglio 2019[1]), quali debbono essere le modalità prestabilite per il c.d. “ritiro” dell’energia elettrica, qualora essa venga prodotta da impianti alimentati a fonti di energia rinnovabili, qualora siano fissare tariffe fisse onnicomprensive, secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 4 Luglio 2019, recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.”

Di fatto le modalità di ritiro e le modalità di cessione al mercato dell’energia elettrica da parte del GSE divengono quelle già attualmente previste dalla delibera 404/2016/R/efr, poiché questo è quanto previsto dal Dm 4 luglio 2019

In particolare l’Autorità intende disciplinare le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica effettivamente immessa in rete (sia incentivata che non incentivata) da impianti nuovi, riattivati, potenziati o oggetto di rifacimento alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 250 kW, diversi da quelli che non hanno potenza superiore a 250 kW e rientrano nel campo di applicazione di tale decreto[2].

Si precisa che, qualora vengano effettuati interventi di potenziamento nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza fino a 250 kW, che, a seguito del potenziamento, vengono in parte incentivati ai sensi del decreto in oggetto, la produzione imputabile viene calcolata secondo le modalità di cui al medesimo atto (potenziamento senza creazione di una sezione aggiuntiva).

Il ritiro dell’energia elettrica avrà una durata massima pari alla somma del periodo di avviamento e collaudo (ove previsto) e del periodo di diritto alle tariffe omnicomprensive cui ha accesso l’impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Invece il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva comporta l’obbligo di cessione al Gse dell’intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, anche qualora l’energia elettrica incentivata sia minore dell’intera quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete. In quest’ultimo caso, il Gse prevede comunque un unico contratto[3]. Con la delibera i corrispettivi di sbilanciamento sostenuti dal GSE, relativamente all’elettricità prodotta da impianti FER a cui vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive, sono posti in capo ai produttori che accedono alle stesse tariffe con le medesime modalità adottate nel caso di ritiro dedicato.

Termini e definizioni introdotte con la Delibera

L’Autorità, a seguito della pubblicazione del DM di cui sopra, approva quindi le modalità per il ritiro, da parte del gestore dei servizi energetici (“Gse”), dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all’incentivazione tramite le tariffe fisse omnicomprensive riportate in tale DM[4].  In particolare, si acquisiscono le definizioni ed i termini impiegati nel suddetto decreto ed altri atti[5], e vengono aggiunte le seguenti:

Termine  Definizione
Data di entrata in esercizio di un impianto Data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico come risultante dal sistema Gaudì[6]
Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto Data, comunicata dal produttore al Gse, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione dell’impianto
Energia elettrica effettivamente immessa in rete L’energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali[7]
Energia elettrica immessa in rete L’energia elettrica effettivamente immessa nella rete, aumentata, ai fini del settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione[8]
Energia elettrica incentivata ai fini delle tariffe fisse omnicomprensive Nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, a eccezione di quelli oggetto di potenziamento e degli impianti ibridi di cui alla parte II dall’allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, la produzione netta immessa in rete
Nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di potenziamento, l’energia elettrica imputabile calcolata come previsto dall’allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, dove il termine EN è pari alla produzione annua netta immessa in rete dopo l’intervento di potenziamento e il termine E5 è la media della produzione netta immessa in rete degli ultimi 5 anni utili precedenti l’intervento
Nel caso di impianti ibridi di cui alla parte II dall’allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, l’energia elettrica calcolata come previsto dal medesimo decreto interministeriale 23 giugno 2016; a tal fine, il termine Ea è pari alla produzione annua netta immessa in rete e il termine Enr è pari alla produzione annua netta da fonti non rinnovabili immessa in rete nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 28/11, il prodotto fra la produzione netta immessa in rete ed il  rapporto fra la potenza eccedente la quota necessaria a soddisfare i predetti obblighi e la potenza totale dell’impianto.
Energia elettrica non incentivata Differenza, qualora positiva, tra l’energia elettrica effettivamente immessa in rete e l’energia elettrica incentivata. Tale quantità di energia elettrica, ai fini della remunerazione e della disciplina degli sbilanciamenti, viene aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo integrato settlement;

[1] Recante “Modalità per il ritiro dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive ex Dm 4 luglio 2019”.

[2] V. art.  7, c. 8, DM 4 luglio 2019, e ammessi a beneficiare delle tariffe fisse omnicomprensive.

[3] Tenendo conto di quanto previsto dal comma 4.1, con riferimento alle “Procedure per l’attivazione del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva”, per cui viene precisato che “Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all’articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato Connessioni Attive, per i quali il produttore ha scelto il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del Gse.”

[4] Ex DM 4 luglio 2019, riportate nell’Allegato A al presente provvedimento.

[5] Con riferimento a: le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 4 luglio 2019, le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 23 giugno 2016, le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo integrato settlement, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo integrato trasporto, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo integrato misura elettrica.

[6] il sistema di Gestione dell’anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica gestito da Terna Spa.

[7] Ex art. 76, c.76.1, lettera a), del Testo integrato settlement.

[8] Sempre secondo le medesime modalità previste dall’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo integrato settlement.