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Circolare albo sui requisiti di iscrizione DM n. 120 del 2014

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Con una Circolare del 7 marzo 2019, l’albo Nazionale gestori ambientali interviene puntualizzandoli,  sui requisiti di iscrizione previsti dall’ atto istitutivo dell’albo stesso, riferimento all’ art.  10, c.2, lett. d), del DM n. 120 del 2014.

L’intervento dell’Albo

L’intervento dell’Albo serve a chiarire le questioni poste da alcune sezioni regionali, le quali si sono rivolte ad esso, al fine di richiedere quale debba essere la corretta applicazione nell’articolo 10, comma 2, del DM n. 120/2014, qualora il soggetto che si deve iscrivere all’albo, ovvero alle categorie cui fare riferimento, abbia riportato, in tempi diversi, condanne per il medesimo titolo di reato con pene pari inferiori (per ciascuna condanna), ad un anno di reclusione.

Il contenuto dell’art. 10

Si riporta, per comodità, il contenuto dell’art. 10 del DM Ambiente n. 120/2014, recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.

Art. 10. Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo

 

1. Le imprese e gli enti sono iscritti all’Albo:

 

a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;

b) nella persona del legale rappresentante.

 

2. Per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:

 

a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;

c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

 

1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;

2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

 

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;

 

e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;

f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

h) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;

i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

 

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) sono accertati d’ufficio dalla Sezione regionale o provinciale attraverso l’acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario.

 

4. Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i).

La questione assume particolare rilevanza nel momento qualora, in sede di esecuzione, le plurime condanne vengano sottoposte alla disciplina del reato continuato, a seguito di istanza del condannato oppure a richiesta del Pubblico Ministero (vedi art. 671 del Codice di Procedura Penale, recante “Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato”[1], e ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del codice penale (recante “Concorso formale . Reato continuato”[2])

In tal caso le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno stabilito per la perdita del requisito morale.

La previsione del reato continuato comporta conseguenze favorevoli al reo, in termini di durata complessiva della pena: pertanto, il comitato nazionale, qualora l’interessato abbia richiesto detto beneficio oppure non si sia opposto la richiesta del Pubblico Ministero, ritiene che vi sia stata un adeguata considerazione delle conseguenze sfavorevoli, e che la pena debba essere valutata unitamente anche ai fini dell’eventuale perdita del requisito morale.

Si chiede inoltre come debba essere considerato, ai fini della permanenza dei requisiti, l’esito positivo della ” messa alla prova “, di cui agli articoli 168 bis[3] e 168 ter del Codice Penale.  Il proposito comitato nazionale, disabile Nella fattispecie alcuna sentenza di condanna, ha ritenuto che l’esito positivo della ” messa alla prova”, lo posso avere influenza sul requisito morale

[1] Con esso si prescrive quanto di seguito: C.1: nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale [c.p. 81] o del reato continuato [c.p. 81] (1), sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza (2).c. 2: Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. C.2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale. C. 3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175], quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

[2] Con esso si prescrive quanto di seguito: c.1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.  Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

[3] Recante “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”, con cui si prescrive che (c.1) “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.”