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Emanato il DM Green

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E’ stato pubblicato il Regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario (c.d. “Made Green in Italy”), per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti Made in Italy.

Le novità introdotte dal Decreto

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’Ambiente del  21 marzo 2018, n. 56, recante “Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.”

Con tale provvedimento, viene adottato il regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario denominato “Made Green in Italy”, per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo “Made Green in Italy”, ai prodotti di cui all’articolo 2, lettera v) del decreto in argomento, ossia i “prodotti originari  dell’Italia nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 60 del regolamento (UE) n- 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e delle relative disposizioni di applicazione.”

Possono chiedere l’adesione allo schema i produttori di prodotti classificabili come Made in Italy, secondo la disposizione sopracitata (articolo 2, lettera v).

L’adesione allo schema è limitata a quei prodotti per il quali esiste una RCP (regole di categoria di prodotto) in corso di validità. Le RCP, secondo quanto previsto dall’articolo 2, lettera i) del decreto in esame, rappresentano “indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto.”  Il decreto disciplina anche le modalità per la formazione delle regole di prodotto.