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FIR: senza soluzione di continuità nella raccolta, non è necessario

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Con una sentenza, la Corte di Cassazione si esprime sul tema della deroga dell’utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), qualora il conferimento avvenga presso impianti collocati in Comune diverso da quello dove viene effettuata la raccolta.

La vicenda

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4961 del 25 Febbraio scorso si è espressa in merito alle attività di movimentazione dei rifiuti urbani, ed in particolare alla situazione in cui è possibile derogare all’utilizzo del FIR.

Ciò può avvenire, al di fuori del territorio comunale, solo nel caso in cui il conferimento avviene presso impianti di recupero/smaltimento collocati in un Comune diverso da quello dove viene effettuata la raccolta dei rifiuti “senza soluzione di continuità”.

Si deve però manifestare una condizione fondamentale: il trasporto, infatti, deve essere effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta (oltre che gli impianti di destinazione siano indicati nell’atto di affidamento del servizio).

La vicenda è sorta a seguito di una situazione nella quale il gestore del servizio rifiuti urbani di Ancona, dopo aver effettuato il prelievo dei rifiuti in diversi Comuni, li trasportava nel proprio centro di trasferenza sito a S. Benedetto del Tronto, per poi trasbordarli, con altri mezzi aventi maggiore capacità, e, appunto, senza utilizzare dei formulari, all’impianto di smaltimento sito in Ascoli Piceno.

Secondo la Cassazione, il Giudice ha correttamente interpretato la normativa applicabile, nonostante la stessa non chiarisse, immediatamente, l’ambito di applicazione della deroga.

Con la Sentenza, la CdC ha interpretato come “confermata” dal successivo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), che ha definitivamente formalizzato l’interpretazione che qui si è indicata.