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Gestione rifiuti da cantiere: direttore dei lavori e committente corresponsabili per gli eventuali illeciti

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Con la Sentenza n. 43160 dello scorso 1 Ottobre 2018, la Corte di Cassazione interviene sul ruolo del direttore dei lavori di un cantiere per quanto attiene la gestione dei rifiuti prodotti nel corso dell’attività.

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La sentenza in breve

Con la Sentenza n. 43160 dello scorso 1° Ottobre 2018, la Corte di Cassazione interviene sul ruolo del direttore dei lavori di un cantiere per quanto attiene la gestione dei rifiuti prodotti nel corso dell’attività.  In particolare, rimaneva nel dubbio, in letteratura, il regime della sua responsabilità applicata all’attività in oggetto, e, nello specifico, la questione riguardava quanto essa dovesse essere ripartita con il Committente dei lavori edili.

La Corte precisa che al solo Direttore non viene attribuita un eventuale violazione della disciplina normativa inerente la gestione dei rifiuti, in quanto non è ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia.

Perché la responsabilità deve essere condivisa tra le due figure

Entrambe le figure sopra considerate non presentano alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice, né devono garantire corretta gestione della stessa, così come avviene per il soggetto appaltante qualora si tratti di “subappalto”.

A tal proposito, spetta unicamente all’appaltatore dei lavori il corretto svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all’attività edificatoria.

Altrettanto è stato affermato con la sentenza, che il Direttore dei lavori, nel caso di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, sanzionata con l’art. 256 del TUA  (D.Lgs. n. 152/2006), assume la responsabilità per un eventuale partecipazione attiva nell’attività di smaltimento illecito dei rifiuti.

La fattispecie

Infatti la Corte ha stabilito che lo smaltimento non autorizzato svolto da un direttore di lavori di un cantiere edile, svolta sulla base del progetto redatto medesimo, risulta sanzionabile.

Nel caso in esame, veniva previsto, nell’ambito della demolizione di una lavanderia industriale, il riempimento di due vasche di raccolte delle acque con i materiali di demolizione e terre e rocce da scavo e il loro interramento, eseguito sotto la sua direzione.

Ebbene, la Corte evidenzia come la stessa attività costituisca la parte essenziale sia dell’appalto sia dell’attività professionale di direzione dei lavori, con la conseguente configurabilità della sua responsabilità per la attiva partecipazione alla attività illecita.

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