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Giurisprudenza: priorità alle spese di bonifica per gli enti locali

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Con la sentenza n. 17813 del 30 aprile 2019, la Corte di Cassazione Penale, sezione III, ha stabilito che gli enti locali hanno il dovere di dare priorità le spese necessarie per adempimenti in materia di corretta gestione dei rifiuti e delle connesse attività, quali le attività bonifica, non esistendo un principio di giustificazione di tipo economico per non procedere.

La disciplina normativa sulle bonifiche

Si ricorda che, con il titolo Quinto della parte quarta del Testo Unico Ambientale, viene stabilito dal legislatore l’insieme delle regole legali, a riguardo della disciplina penale e amministrativa della bonifica dei siti inquinati.

Tra le altre cose, con essa si prescrive che il responsabile dell’inquinamento, nel momento in cui si verifica un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, entro 24 ore deve mettere in opera le misure necessarie di prevenzione e deve dare immediata comunicazione alle autorità competenti, nonchè verificare che la concentrazione delle sostanze inquinanti, mediante l’opportuna analisi di taluni parametri, non superi un determinato livello di contaminazione.

Infatti si intende con il termine bonifica “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (“CSR”)”.

La sentenza

Il giudice di merito, con la sentenza, ha stabilito che, in particolare ” … Le difficoltà in materia di rifiuti non integrano causa di giustificazione e di non esigibilità. La gestione dei rifiuti e delle connesse consequenziali attività costituiscono Infatti un’assoluta priorità, in quanto incidono su interessi di rango costituzionale, come la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali, sì che non ha rilievo giuridico insufficienza delle risorse dovendo le stesse essere destinate via proprietario e soddisfacimento delle anzidette esigenze, rispetto ad altre”.

La fattispecie riguardava l’omissione della predisposizione del progetto di bonifica di un ex discarica da parte del consorzio intercomunale proprietario gestore della discarica.

Con la sentenza si prescrive che il reato di omessa bonifica non si configura soltanto quando il soggetto obbligato non ha effettuato la bonifica secondo il progetto approvato dalle competenti autorità pubbliche,  mediante, ma anche quanto egli ostacola la formazione del medesimo, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, strumentale alla realizzazione della medesima attività.

Si ricorda infine che, con l’articolo 58 del testo unico ambientale, “chi, con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero Determina un pericolo concreto attuale inquinamento ambientale, è tenuto a procedere per le spese agli interventi di messa in sicurezza , bonifica ripristino ambientale delle aree inquinate degli impianti dei quali è derivato il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi il secondo il procedimento di cui al Decreto Legislativo numero 22 del 1997, articolo 17”.