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Le principali novità del pacchetto sulla circular economy

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Lo scorso 14 Giugno sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dei testi di revisione delle principali Direttive sui rifiuti nell’ambito del Piano d’azione europeo per l’economia circolare. Vediamo quali sono le principali novità.

Le direttive che riformano l’economia circolare

Le nuove Direttive sono rubricate come di seguito:

  • Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
  • Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
  • Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Le nuove definizioni: rifiuto urbano e rifiuto non pericoloso

Innanzitutto, riprendendo il quadro definitorio fornito dalla Direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti (v. art. 3, Direttiva 2008/98/Ce), si segnala una nuova definizione di “rifiuto urbano” (2ter), per cui, segnatamente, accogliendo una proposta di Confindustria, viene escluso da tale novero il flusso che proviene dallo svolgimento delle attività produttive (“I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione…”) di modo che, in fase di recepimento, questa precisazione possa rappresentare un elemento di certezza nella definizione, a livello nazionale, di criteri quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle imprese ai rifiuti urbani, per i quali il MATTM ha rilasciato una bozza di decreto (in base alle competenze sul punto, individuate con l’art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/06), ancora oggi in attesa di essere definitivamente pubblicato (per tale ragione risulta importate questa precisazione ai fini della complessa interlocuzione tra imprese ed enti locali). Un ulteriore elemento di certezza è rappresentato dall’introduzione della definizione di rifiuto “non pericoloso” (2bis), dove oggi non è piu’ presente il riferimento alla verifica dell’assenza di caratteristiche di pericolo, che avrebbe potuto essere interpretato dagli Stati Membri, in fase di recepimento, con l’obbligo di fare analisi su rifiuti non pericolosi, anche in assenza di “codici a specchio” pericolosi. Altre definizioni introdotte particolarmente importanti rimangono quelle di “rifiuti da costruzione e demolizione” (2quater), “recupero di materia” (15bis), “riempimento” (17bis), “regime di responsabilità estesa del produttore” (21).

Gerarchia dei rifiuti (art. 4 Direttiva 2008/98/Ce)

In merito alla gerarchia dei rifiuti, ovvero la sequenza ordinata di azione che gli attori lungo la gestione del rifiuto dovranno porre in essere al fine di attuare l’obiettivo della “società del riciclo”, si sottolinea come la riforma della Direttiva quadro n. 98 introduca un allegato (IV bis) che individua alcuni esempi di “strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti”. Tra questi si citano tassazioni per il conferimento in discarica o incenerimento, ed anche meccanismi di tariffazione puntuale, e strumenti di Green Public Procurement. Lo Stato italiano dovrà però fare attenzione all’introduzione di strumenti di natura economica laddove essi abbiamo l’obiettivo di rendere più oneroso il conferimento in discarica senza fornire alle imprese la concreta alternativa. Il riferimento è in particolare ai rifiuti che originano da operazioni di trattamento, tipicamente riciclo. L’industria infatti, attenta a riciclare il più possibile e con standard elevati, si troverebbe poi nella condizione o di veder tassati i rifiuti che non può far altro che conferire in discarica, o ancor peggio, non avere proprio impianti a disposizione sul territorio nazionale, dipendendo in tal modo dal potere di mercato di impianti esteri.

Responsabilità estesa del produttore (art. 8 Direttiva 2008/98/Ce)

Definizione

La nuova direttiva interviene in maniera sostanziale su tale principio, già peraltro contenuto nell’art. 8 della Direttiva oggi vigente, attraverso l’introduzione di un’apposita definizione (“una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”), modifiche a tale articolo e l’introduzione del nuovo art. 8a.

I requisiti minimi

Anche nella definizione di “Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore” (art. 8a), il risultato finale dell’attività legislativa è tale da consentire, a ciascuno Stato membro tra cui anche l’Italia, di poter derogare a tali requisiti che, in alcuni casi, risultano gravosi per il produttore, ad esempio laddove si chiede allo stesso di coprire costi (comma 4) per quelle fasi di gestione del rifiuto per le quali lo stesso non è in grado di intervenire per rendere il processo più efficiente e in definitiva “cost reflective”. Ad esempio questo potrebbe avvenire per la raccolta dei rifiuti provenienti dal circuito urbano.

Prevenzione dei rifiuti

Con la riforma vengono introdotte una serie di misure in capo agli Stati Membri per ridurre al minimo la produzione di rifiuti (art. 9 Direttiva 2008/98/Ce).

Obiettivi di gestione dei rifiuti

La proposta comunitaria interviene sugli articoli oggi vigenti che contengono gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclo sui rifiuti urbani e da costruzione e demolizione (art. 11 Direttiva 2008/98/Ce) e gli obiettivi di riciclo sui rifiuti di imballaggio (art. 6 Direttiva 94/62/Ce), proponendo obiettivi al 2025 e al 2030, riassunti nella tabella riportata nell’articolo, a cui va aggiunto il fatto che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani (e assimilati) riciclati dovrà essere minimo 65% e i rifiuti collocati in discarica ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore (art. 11 Direttiva 2008/98/Ce art. 6 Direttiva 94/62/Ce)

Viene introdotto un sistema di deroghe per gli Stati Membri, che può incidere tanto sull’orizzonte temporale che sulle percentuali da raggiungere.

Metodologia di calcolo per il conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti

Il nuovo testo comunitario introduce nuovi articoli per definire regole di calcolo degli obiettivi in materia di gestione di rifiuti e degli specifici obiettivi per la gestione dei rifiuti di imballaggio.

L’approccio seguito è comune, e, di fatto, chiarisce che il peso dei rifiuti da prendere in considerazione è quello dei rifiuti che “dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrasformati in prodotti, materiali o sostanze”. Per ottenere il valore percentuale, il quantitativo di rifiuti va diviso, nel caso dei rifiuti urbani, sui rifiuti prodotti, e, nel caso degli imballaggi, per il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti, il quale può essere considerato “equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno” su base nazionale

Le due disposizioni comunitarie prevedono, anche in questo caso, un sistema di deroghe che consente agli operatori di considerare il peso “dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati”. Tale impostazione, frutto di una complessa negoziazione, è condivisibile, perché consente di cogliere la complessità e varietà dei diversi flussi di rifiuto.

Il recepimento da parte dell’Italia

Infine ricordiamo che le suddette Direttive dovranno essere recepite nell’Ordinamento Nazionale entro 24 mesi dalla data odierna.