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Pagamenti al rallentatore della P.A: le aziende possono evitare l’applicazione di sanzioni e interessi quando, per questi motivi, l’azienda fornitrice versa le imposte in ritardo.

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Intervista all’avvocato Alessandra Calabrò, proboviro di Cisambiente e protagonista di questa importante sentenza, che presenta rilevanti ed positivi risvolti per le imprese che intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

 

Con una recente sentenza, la n. 16264/18/2018, la Ctp Roma ha stabilito che I pagamenti al rallentatore della Pa possono evitare l’applicazione di sanzioni e interessi quando, per questi motivi, l’azienda fornitrice versa le imposte in ritardo. Intervista all’avvocato Alessandra Calabrò, proboviro di Cisambiente e protagonista di questa importante sentenza, che presenta rilevanti ed positivi risvolti per le imprese che intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
1. Avvocato Calabrò, ci può spiegare innanzitutto l’origine della sentenza?

La sentenza nasce, in pratica, dall’impugnazione di un avviso bonario; esso rappresenta un comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati, concedendogli un termine per fornire chiarimenti o adempiere al pagamento.

Al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto (ad esempio la liquidazione periodica dell’IVA, oppure il pagamento dell’irap oppure il pagamento dell’ Ires, a seconda del soggetto passivo del rapporto tributario, ecc.. ), e fuori dei casi di errori del contribuente o dell’ Amministrazione, per i quali e’ concesso il termine di fornire i chiarimenti, l’amministrazione finanziaria notifica l’avviso bonario, con il quale viene richiesto il pagamento dell’imposta in oggetto non versata nei termini, cui sono aggiunte sanzioni ed interessi, ridotte ad un terzo rispetto a quelle che poi verranno interamente applicate una volta scaduti i termini per il pagamento dell’avviso bonario, ovvero all’atto della riscossione del dovuto.

La sentenza in oggetto nasce proprio dall’impugnazione di un atto di questo tipo; a tal proposito, si segnala, che, pur essendo l’avviso de quo, un atto non tecnicamente impugnabile, esiste ormai una “giurisprudenza” conforme relativa all’impugnabilita’ dinanzi al giudice tributario di tale comunicazione, essendo, da tempo, considerato non tassativo l’elenco degli atti impugnabili, di cui all’ art. 19 D.lgs 546/92; in altri termini gli organi giudiziari competenti hanno incominciato ad esprimersi nel senso dell’impugnabilita’ dell’avviso bonario.

Il primo scoglio superato è stato, pertanto, quello di ritenere ammissibile il ricorso avverso un avviso bonario. Circostanza, in ordine alla quale, come detto, la giurisprudenza tributaria si era già espressa.

Il secondo passo, quello veramente innovativo, è stato quello di far considerare la causa di forza maggiore (art. 45, c.p.) quale esimente, anche in materia tributaria.

La sentenza rappresenta, in questo senso, una delle prime pronunce in cui, il giudice tributario statuisce che, quando sono integrati l’elemento oggettivo e soggettivo che fanno parte della disciplina della materia penale, art. 45 c.p., (l’elemento oggettivo è viene costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore …, mentre quello oggettivo dall’obbligo dell’interessato di adottare delle misure che possano essere appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi: nella fattispecie, il soggetto passivo del rapporto tributario, aveva richiesto ed ottenuto il pagamento rateizzato dell’imposta e stava provvedendo al pagamento di ciascuna rata), in questo caso, la causa di forza maggiore opera nella materia tributaria e fiscale ai fini di escludere la responsabilità, per cui ritiene legittima la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi derivanti dal ritardato pagamento dell’imposta.

2. Quali sono le conseguenze della Sentenza?

Le conseguenze sono notevoli. Oggi siamo in una situazione economica generale in Italia in cui nessun imprenditore, ed in particolare modo chi lavora con il mondo degli appalti con la pubblica amministrazione, ma anche con soggetti privati, pur avendo lavorato ed anticipato costi di fornitori e personale, non riesce a farsi pagare in un tempo ragionevole. Non riuscire a farsi pagare significa, a sua volta, non poter adempiere nei termini alle incombenze fiscali e contributive: moltissime Societa’ si trovano nella condizione di pagare in ritardo le imposte dovute, e quindi, di conseguenza a dover pagare, oltre all’imposta, anche sanzioni ed interessi, derivanti dal ritardato pagamento. Non esiste, infatti, uno strumento giuridico che consente la disapplicazione del pagamento di sanzioni ed interessi quando si paga in ritardo senza colpa; pertanto, la sentenza rappresenta un precedente giurisprudenziale importantissimo, una speranza per i soggetti che si trovano in questa situazione (la maggior parte degli imprenditori italiani), di poter pagare le imposte senza ulteriori aggravi, che rappresentano spesso somme notevoli.

3 Alessandra Calabrò, proboviro di Cisambiente: cosa significa svolgere questo ruolo all’interno dell’Associazione che presidia il settore verde di confindustria e come è stato il suo approccio all’incarico assegnato?

Il mio approccio è stato un approccio di collaborazione professionale; l’associazione raccoglie tutte le Aziende e le società che si occupano della materia ambientale dei rifiuti, che rappresenta una materia molto sensibile in questo momento storico. Quindi la mia funzione è stata quella di dare un supporto, in qualità di avvocato tributarista, a tutti i consociati, che possono incorrere in problematiche fiscali legate all’attività che svolgono.

4. Qual è il suo approccio professionale alle problematiche ambientali ed in particolare quelle delle Aziende nostre Associate?

Fortunatamente noi, come probiviri, non siamo stati attivati nelle funzioni, e questo rappresenta un fatto positivo, perché veniamo convocati nel momento in cui nasce una controversia che vede coinvolta una delle nostre consociate, occasione nella quale si rende necessario dare un supporto con le nostre competenze.

L’approccio consiste nel fornire un valido e competente aiuto ai consociati, sia nel settore specifico (proprio perché, dal punto di vista legislativo spesso non è chiaro come vengano disciplinate le norme che lo riguardano), sia per quanto riguarda le tematiche fiscali e tributarie, ovvero promuovere le attività per dare supporto a tutti coloro i quali si iscrivono a Cisambiente.