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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la disciplina dell’assegnazione di quote a titolo gratuito per la IV Fase dell’ETS

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E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea il regolamento delegato 2019/331 sulle nuove regole di assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per la quarta fase. Definiti i moduli per la raccolta dati da parte delle imprese interessate.

Le basi normative

In preparazione dell’avvio della quarta fase del sistema ETS (2021-2030), la Commissione UE ha elaborato, ai sensi dei seguenti:

  • 11, Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2018/410/UE;
  • Regolamento UE 2019/331.

i moduli con i quali si propone di raccogliere i dati dalle imprese che intendono beneficiare dell’assegnazione gratuita di quote per il periodo 2021-2025.

Il contenuto del Regolamento 2019/331

 Il Regolamento 331, del 19 dicembre 2018, stabilisce le norme transitorie per i paesi comunitari per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni[1].

In particolare viene definito il regime applicabile negli anni 2021-2030 circa l’assegnazione gratuita di quote di emissioni di gas a effetto serra, secondo quanto illustrato nel Capo III (impianti fissi) della Direttiva 2003/87/CE: si tratta di norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni

Esso è entrato in vigore lo scorso 28 Febbraio, abrogando la Decisione 27/04/2011, n. 278 a partire dall’inizio del 2021.

Come si può accedere

La procedura per usufruire dell’assegnazione viene descritta all’art. 4, recante “Domanda di assegnazione gratuita presentata da gestori di impianti esistenti”.

Il gestore di un impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite deve presentare all’autorità competente domanda di assegnazione gratuita per un periodo di assegnazione, prima del 30 maggio 2019 per il primo periodo di assegnazione e, successivamente, ogni cinque anni, precisando che ciascun Stato membro può fissare un termine alternativo per la presentazione delle domande, che, tuttavia, non può essere precedente o successivo di oltre un mese.

Il contenuto della domanda

Tale domanda deve essere presentata conformemente a quanto stabilito all’interno dell’atto (par.1), e deve essere corredata con i seguenti documenti:

  • la relazione sui dati di riferimento, riconosciuta conforme alle misure adottate a norma dell’articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, contenente i dati relativi all’impianto e ai suoi sottoimpianti come specificato all’articolo 10 e negli allegati I e II del Regolamento in oggetto, prendendo in considerazione, per il calcolo dei livelli di attività storica per i parametri di riferimento per prodotti specifici, l’allegato III del Regolamento, contenente ogni parametro di cui all’allegato IV e riguardante il periodo di riferimento relativo al periodo di assegnazione a cui si riferisce la domanda;
  • il piano della metodologia di monitoraggio che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica, in conformità con l’allegato VI;
  • la relazione di verifica, elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, sulla relazione sui dati di riferimento e, a meno che non sia già stato approvato dall’autorità competente, sul piano della metodologia di monitoraggio.

Inoltre, quando la domanda di assegnazione è presentata da un nuovo entrante, gli Stati membri interessati stabiliscono la quantità di quote da assegnare a titolo gratuito all’impianto in questione una volta che ha iniziato a funzionare normalmente. In tale contesto, rimane compito del Gestore quello di:

  • suddividere l’impianto interessato in sottoimpianti (v. art. 10);
  • presentare all’autorità competente, a corredo della domanda di cui sopra, tutte le informazioni utili e una relazione sui dati del nuovo entrante contenente ognuno dei parametri (v. sezioni 1 e 2 dell’allegato IV) per ciascun sottoimpianto separatamente, per il primo anno civile dopo l’avvio del funzionamento normale, insieme al piano della metodologia di monitoraggio (v. art. 8) e alla relazione di verifica;
  • indicare all’autorità competente la data di avvio del funzionamento normale.

Se la domanda di un nuovo entrante soddisfa tutte le condizioni previste (v. par. 2), e segue le norme di assegnazione (v. artt. 17-22), l’autorità competente l’approva, insieme alla data di avvio del funzionamento normale, ed accetta unicamente i dati trasmessi nelle modalità previste, e che siano stati ritenuti conformi da un responsabile della verifica, conformemente alle prescrizioni delle misure adottate della Direttiva 2003/87/CE (art. 15).

Il monitoraggio dei dati

E’ compito sempre del quello, che richiede o riceve l’assegnazione gratuita secondo tali modalità, effettuare un monitoraggio dei dati da presentare sulla base di un piano della metodologia di monitoraggio approvato dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020, redatto secondo taluni principi (es.: devono determinare dati completi e coerenti e garantiscono che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi)

[1] V. art. 10-bis, Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.