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Pubblicato il rapporto “regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili” aggiornato al 31 dicembre 2020

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Pubblicato dal GSE il rapporto “Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili” aggiornato al 31 dicembre 2020, nell’ambito delle attività di informazione dalla normativa.

Il contenuto dello Studio

Con il D.Lgs. 28/2011 (art. 14), il GSE ha l’obbligo di presentare, periodicamente, il quadro degli interventi applicati dagli Enti locali in tema di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio per gli impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile.

In particolare, GSE ha presenta il quadro degli interventi compiuti dalle Regioni al 31 Dicembre 2020, per attuare, modificare o integrare le norme nazionali in materia di autorizzazioni, valutazioni ambientali, individuazione di aree non idonee e idonee per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nella parte introduttiva vengono posti in evidenza le principali novità intervenute nel corso del 2020.

Emerge che gli ambiti maggiormente oggetto di interventi normativi regionali si confermano, come si era registrato anche nel 2019, la VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale), e il settore idroelettrico[1].

Il rapporto considera i regimi autorizzativi specifici, le procedure di valutazione ambientale connesse, i procedimenti amministrativi per la concessione di acque superficiali e di risorse geotermiche: un complesso di funzioni amministrative conferite alle Regioni e in determinati casi alle Province.

È stata inoltre effettuata una ricognizione su come le Regioni abbiano esercitato la facoltà di individuare aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, riportando in appendice mappe tratte dai portali cartografici regionali ove sono state indicate le principali aree sensibili dal punto di vista ambientale.

Informazioni di sintesi sui procedimenti autorizzativi in vigore e la normativa regionale sono disponibili anche nelle sezioni del sito GSE “Autorizzazioni”, con schede regionali di sintesi sulla situazione normativa complessiva di ciascuna regione e nella sezione “Normativa”, in cui sono presenti oltre 2.000 provvedimenti adottati dalle regioni negli ultimi 20 anni, in linea con lo sviluppo delle FER elettriche in Italia.

Competenze per il procedimento autorizzativo unico e valutazioni ambientali

L’analisi del quadro normativo regionale consente di ricostruire lo scenario d’insieme, a livello nazionale, delle diverse scelte compiute dalle Regioni nell’individuazione delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Nell’attuale assetto, emerge che undici Regioni, tra cui tutte quelle meridionali ad esclusione della Campania, sia a Statuto ordinario che speciale, prevedono l’attribuzione in modo esclusivo all’amministrazione regionale stessa delle funzioni amministrative per il procedimento autorizzativo.

Tra le Regioni centro-settentrionali a Statuto ordinario, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna sono le uniche che hanno trattenuto in via esclusiva l’esercizio della funzione autorizzativa.

A seguito della riallocazione delle funzioni tra Province e Regioni, solo due Regioni a Statuto ordinario (Liguria e Lazio) hanno mantenuto intatto il disegno originario previsto dal D.Lgs. n.112/98, con l’attribuzione esclusiva alle Province delle funzioni amministrative per l’autorizzazione degli impianti.

Dalla ricognizione svolta emerge che in Italia, prima che la Legge 56/2014 cominciasse a dispiegare i propri effetti, erano 81 le amministrazioni pubbliche locali, tra Regioni e Province, che esercitavano le funzioni amministrative del procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda le procedure di valutazione ambientale degli impianti di generazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nella scelta delle Regioni prevale l’opzione di individuare l’amministrazione regionale stessa come autorità competente dei procedimenti amministrativi, essendo solo quattro le Regioni (Piemonte, Lombardia, Marche e Puglia) che con varie opzioni hanno, in parte, delegato alle amministrazioni provinciali le funzioni di autorità competente.

La ricognizione effettuata consentiva di individuare tra Regioni e Province – prima della revisione di compiti e funzioni scaturita dalla Legge 56/2014 – 68 amministrazioni che svolgevano le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA, connesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il combinato disposto delle disposizioni regionali in materia di procedimento autorizzativo e procedure di valutazione ambientale, collegate alla realizzazione degli impianti, fa emergere cinque casistiche di distribuzione delle competenze.

L’opzione più diffusa è quella dell’esercizio a livello regionale delle funzioni autorizzative e per le valutazioni ambientali.

Per le altre Regioni che esercitano la funzione autorizzativa a livello regionale le funzioni di autorità competente per le procedure di valutazione ambientale degli impianti sono ripartite tra Regione e Province. AU VIA Regolazione regionale della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Quadro sinottico dell’attribuzione delle competenze ai fini del procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n.387/2003 (assetto al 31/12/2020).
uadro sinottico dell’attribuzione delle competenze ai fini delle procedure di valutazione ambientale collegate (assetto al 31/12/2020). Per le due Regioni che hanno attribuito in via esclusiva le funzioni autorizzative alle Province (Liguria e Lazio), le procedure di VIA sono invece attribuite esclusivamente alla Regione.

[1] Per entrambe si tratta di principalmente di recepimenti dell’evoluzione normativa comunitaria e/o nazionale.

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