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Raccolta e trasporto rifiuti da fumo: fissate dall’Albo le condizioni per iscrizione cat.1

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Lo scorso 24 luglio Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha stabilito, mediante delibera n. 5, le dotazioni minime per l’iscrizione all’albo in categoria 1, qualora oggetto dell’attività siano i prodotti da fumo.

Il contenuto della delibera

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha definito quali debbono essere le dotazioni minime necessarie all’iscrizione all’albo procedura ordinaria, all’interno della categoria 1, tanto per intenderci quella dedicata alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, qualora l’unico flusso della medesima venga rappresentato dai mozziconi di prodotti di fumo.

In particolare, si prescrive che le imprese debbano dimostrare le dotazioni minime individuate dell’allegato D, tabella D4 (recante “requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1: sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi”), di cui alla deliberazione numero 5 del 3 novembre 2016.

Inoltre, a tale flusso di rifiuti viene attribuito il codice ERR 20 03 99 (mozziconi di prodotti da fumo).

La deliberazione n. 5 del 3 Novembre 2016.

Per consultare il testo della Delibera n. 5 del 3 Novembre 2016, apri questo file: 071-Del05_03.11.2016.