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Rifiuti, informativa antimafia esclude da Albo gestori ambientali

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Con una sentenza, il Consiglio di Stato ribadisce che il Codice delle leggi antimafia estende l’applicazione della c.d. “informazione antimafia” anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio. Il riferimento, per il settore dell’igiene urbana, va immediatamente alle autorizzazioni concesse dall’albo nazionale gestori ambientali (ANGA), per l’esercizio delle attività da esso disciplinate. Vediamo il quadro normativo vigente e il contenuto della sentenza.

Il quadro normativo vigente

Che cos’è l’”informativa antimafia”

Le c.d. “informative” o “interdittive antimafia”:

  • costituiscono uno strumento preventivo di pubblica Sicurezza, diretto ad arginare la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, nel tessuto economico e produttivo della società ed evitare che in tal modo possa aumentare la propria ricchezza, la propria forza e pericolosità;
  • viene disciplinata del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159[1], artt. 91 e successivi;
  • costituisce una misura preventiva volta ad impedire i rapporti contrattualidi società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, collegate con la criminalità organizzata, con le Pubbliche Amministrazioni;
  • permette la prevenzione dei rapporti contrattuali tra queste e le imprese che possono essere, direttamente o indirettamente, colluse con organizzazioni criminali a sfondo mafioso.

È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l’applicazione della normativa di riferimento (art. 81, D. Lgs. 159, c.3)

I soggetti destinatari dell’informativa

Innanzitutto, le Pubbliche amministrazioni , identificate con l’art. 83 del suddetto Decreto, commi 1 e 2, sono:

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché’ i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all’articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

i provvedimenti: le categorie interessate

Con l’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, vengono altresì specificati i provvedimenti oggetti del blocco:

67. Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché’ concessioni di beni demaniali allorché’ siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita’ europee, per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

I provvedimenti: aspetti quantitativi

Sotto il profilo quantitativo, affinché l’informativa possa dispiegare i suoi effetti, i provvedimenti devono presentare un certo controvalore. In particolare, i provvedimenti il cui valore sia:

  1. pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
  2. superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  3. superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

Inoltre, essa viene (art. 91, D.Lgs. n. 159/2011, c. 1-bis. [..]) sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 €.

Quando viene richiesta

L’informativa deve essere richiesta entro un certo periodo di tempo, ed in particolare (c.3) attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

Chiaramente (c.4) la devono richiedere i soggetti della PPAA sopra elencati (V. art. 83, commi 1 e 2), i quali devono indicare:

  1. la denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all’appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
  2. l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
  3. gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione;
  4. le complete generalità dell’interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all’articolo 85;
  5. nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione.

La sentenza del consiglio di Stato

Venendo al presente, il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 dicembre 2018, la n. 7151, , ha puntualizzato che la c.d. “normativa antimafia” permette l’applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio.

Il consiglio ha inteso regolamentare la disciplina del caso di una società – cancellata dalla “white list” della Prefettura di Milano a seguito di una di un’informativa antimafia – contro il diniego di rinnovo dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali, opposta dalla sezione regionale della Lombardia.

Nelle motivazioni viene chiaramente spiegata la ratio, che consiste nel necessario superamento della rigida bipartizione e la tradizionale alternatività tra le comunicazioni antimafia, competenza del Tribunale,  applicabili alle autorizzazioni e le informazioni antimafia, emesse a loro volta dal Prefetto, che possono essere applicabili ad appalti e concessioni[2].

[1] DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

[2] Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 4 del 2018, è intervenuta sulla materia, evidenziando come non sussista alcun ostacolo che imponga di circoscrivere gli effetti di informazione antimafia alle attività contrattuali delle Pubbliche Amministrazioni.