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SNPA: redatte le linee guida per terre rocce da scavo

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Giovedì 9 maggio si è tenuta una riunione del Consiglio del SNPA. Numerosi i punti all’ordine del giorno. Tra questi la redazione delle Linee Guida SNPA su terre e rocce da scavo.

Cosa sono le LINEE GUIDA redatte da SNPA

Le Linee Guida sono manuali tecnici specialistici che contengono specifiche raccomandazioni su temi prioritari legati alla gestione dell’ambiente, frutto dell’attività di Gruppi di Lavoro del Sistema o Tavoli specifici, approvati e deliberati dal Consiglio SNPA.

La riunione SNPA del 9 Maggio 2019

Nella prima parte dell’incontro si è preso atto dell’approvazione telematica di una serie di documenti tecnici:

  • Linee guida per la redazione del ‘Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano’
  • Linee guida sulla gestione delle “Terre e rocce di scavo’
  • Rapporto tecnico “Elementi metodologici per la valutazione del rischio associato all’esposizione a contaminanti multipli, con particolare riferimento alla popolazione residente in aree di particolare rilevanza ambientale”
  • Rapporto tecnico “Elementi metodologici per una valutazione multisorgente dell’esposizione a inquinanti chimici in ambienti indoor in aree di particolare rilevanza ambientale”

La normativa su terre e rocce da scavo

In attesa della pubblicazione sul sito web di SNPA del documento in oggetto, un breve riepilogo della normativa vigente sulla gestione di terre e rocce da scavo.

La normativa riguardante le terre e rocce da scavo è stata recentemente modificata con il decreto del Presidente della Repubblica n 120 del 13 giugno 2017.

L’attuale regolamentazione è frutto di una di approvazione durata circa 3 anni, in particolare iniziata con la pubblicazione del decreto-legge “sblocca Italia” (n.133 del 2014)

Lo scopo dell’intervento normativo è di semplificare l’intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola a un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente.

A tal fine, lo schema di regolamento si propone di ricomprendere, in un unico corpo normativo, le disposizioni attualmente vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e che sono contenute nelle seguenti norme, le quali, di conseguenza, risulteranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso:

 

  • decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante “Regolamento sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
  • articolo 41, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato “Disposizioni in materia ambientale”;
  • articolo 41-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”;
  • l’articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto 3 aprile 2006 , n. 152, rubricato “Sottoprodotti”.

Inoltre, lo schema di regolamento, in conformità alle specifiche norme generali regolatrici della materia espressamente stabilite nella disposizione di legge autorizzativa del potere, disciplina:

  • il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, che come tali sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
  • il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica.