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Spedizioni di rifiuti in plastica: modificato il Regolamento 1013

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Con il Regolamento 2020/2174 del 19 ottobre 2020, la Commissione Europea interviene sulla disciplina della movimentazione transfrontaliera dei rifiuti da e verso la UE, stabilita dal noto Regolamento comunitario n. 1013 del 2006. Vediamo alcune novità, che entrano in vigore a partire dal 1° Gennaio 2021.

L’intervento normativo

La Commissione europea ha modificato, attraverso il Regolamento n. 2174 del 19 ottobre scorso, alcuni allegati del Regolamento n. 1013 del 2006, che disciplina le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

L’obiettivo perseguito con la modifica

L’intento consiste nell’allineare la disciplina delle movimentazioni dei rifiuti che interessano gli Stati membri, con gli aggiornamenti registrati sul punto nell’ordinamento comunitario, ed in particolare per via delle Decisioni prese a maggio 2019 dalla Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea sulle voci relative ai rifiuti di plastica pericolosi. In particolare, nella quattordicesima riunione, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-14/12, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente.  Da ciò ne è seguita la necessità di modificare i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della Convenzione.

Le spedizioni interessate dalla modifica normativa

Tra le tipologie di rifiuti oggetto di modifiche:

  • residui dell’incenerimento di rifiuti domestici.
  • rifiuti di plastica;
  • rifiuti domestici.

Import-export dei rifiuti in plastica: cosa cambia

Scendendo nel dettaglio, a riguardo delle attività di movimentazione dall’interno dell’Unione Europea verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, la modifica interessa gli allegati III, IV e V del Regolamento in esame, per tenere conto, come sopra evidenziato, delle modifiche apportate alla convenzione di Basilea e alla decisione OCSE.

Ne segue che, dallo scorso primo gennaio 2021, le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a, oppure provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE [1], saranno, d’ora in avanti, soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

Nel contempo vengono proibite le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE[2].

Vengono introdotti negli allegati III, III A e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’Unione che tengano conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettano di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all’interno dell’Unione.

In sintesi, il Legislatore comunitario, all’interno del Regolamento n. 1013 sopra menzionato:

  • Inserisce una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII
  • Inserisce due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX,
  • modifica l’appendice 4[3];
  • inserisce direttive tecniche e documenti di orientamento per la gestione ecologicamente corretta di vari flussi di rifiuti, redatti in sede di Convenzione di basilea, all’interno dell’allegato VIII del suddetto Regolamento.

Non sono stati inserite le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri.

Informazioni

Per maggiori informazioni, cliccare qui.

[1] Vedi considerando all’atto.

[2] v. art. 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006.

[3] Attraverso una decisione OCSE e forniti chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4.  A tal proposito, si segnala che ma in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48).

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