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Riduzioni della tassa rifiuti: cosa avviene quanto il rifiuto viene gestito direttamente

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Con una sentenza della corte di cassazioni, vengono confermate le indicazioni fornite con la L. n. 147/2013 (Legge di stabilità di 2014), che istituisce la stessa TARI, in merito alle possibili riduzioni della tariffa associata alla tassa rifiuti, quando l’utenza del servizio di igiene urbana gestisce in proprio, attraverso opportuno operatore, i rifiuti dalla stessa prodotti.

Il precetto

Con la ordinanza n. 21335 del 6 Luglio 2022, la Corte di Cassazione afferma un principio contenuto nella Legge di stabilità del 2014: viene prevista la riduzione della tariffa alla base del pagamento della Tassa rifiuti, qualora l’utenza (nel caso non domestica), provveda ad effettuare la raccolta direttamente la raccolta dei rifiuti , svolgendo la stessa per tramite di un soggetto privato.

La TARI è sempre dovuta, ma, appunto, nella quantità ridotta rispetto a quanto previsto.

La Cassazione ha ribadito che:

  • l’istituzione e l’attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l’immobile del contribuente giustifica la corresponsione del tributo[1];
  • ha ritenuto giustificata la riduzione dell’importo del tributo, nell’aliquota del 40% dell’importo totale, operata dal Giudice tributario e contestata dal Comune.

In particolare, la motivazione è legata al fatto che l’impresa contribuente ha provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti (affidandosi a soggetto privato), per cui, come sopra richiamato, ciò viene normato dalla legge istitutiva della TARI.

Il caso

L’ordinanza nasce dal caso di una impresa della Campania che ricorreva a tale opportunità, essendo locata in una zona non coperta dal servizio.

Con essa viene confermato quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della Campania: veniva infatti riconosciuto la riduzione della tassa rifiuti a una impresa in quanto nella zona il servizio rifiuti istituito dal Comune veniva svolto nelle vie di collegamento ad un interporto ma non all’interno dell’area privata dell’interporto stesso.

In questa i rifiuti non venivano raccolti dal Comune ma da società private.


[1] il cui scopo è quello di consentire al Comune di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti.