L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, tramite la Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 ha chiarito formalmente le modalità operative per la raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico. Sancendo la natura di “rifiuti urbani” di tali flussi ai sensi del Testo Unico Ambientale, l’autorità ha stabilito la possibilità per gli operatori di impiegare anche i mezzi iscritti nelle categorie 4 e 5, storicamente riservate ai rifiuti speciali, rilevando che “i mezzi iscritti in categoria 4 e 5 destinati al trasporto dei rifiuti speciali consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, peraltro, l’identificazione del rifiuto (con attributione del codice EER specifico) consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati.” Il provvedimento accoglie le istanze tecniche e sindacali avanzate congiuntamente da Cisambiente Confindustria e Utilitalia nel corso del 2025.
Il quadro normativo di riferimento: i presupposti della circolare
L’emanazione della Circolare n. 3/2026 da parte del Comitato Nazionale si fonda su un solido percorso regolatorio e interpretativo, che richiama espressamente la precedente Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 dell’allora Ministero della Transizione Ecologica e il riscontro all’Interpello n. 72669 del 5 maggio 2023 del MASE, i quali hanno chiarito che “i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, così come individuati dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 4, del D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità.”.
Sotto il profilo dei poteri ordinamentali, l’atto discende dalle attribuzioni conferite al Comitato dall’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento di cui al D.M. 120/2014, che delegano all’organo la definizione dei criteri di idoneità tecnica dei mezzi, con lo scopo statutario esplicito di adempiere alle “finalità dell’Albo, che sono anche quelle di assicurare la protezione ambientale e sanitaria attraverso la verifica dell’idoneità dei mezzi di trasporto e degli operatori”.
Dal punto di vista del diritto amministrativo, l’atto ristabilisce la responsabilità ultima in capo ai Comuni di provvedere alla rimozione e all’avvio a recupero o smaltimento dei detriti rinvenuti sul suolo pubblico, a prescindere dall’origine oggettiva del flusso, qualora l’autore dell’illecito rimanga ignoto o risulti inadempiente, poiché “la normativa affida ai Comuni l’obbligo e la responsabilità di provvedere, nel caso di abbandono ad opera di ignoti o di inadempienza dei soggetti responsabili, alla rimozione di detti rifiuti (a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione), anche laddove essi siano inquadrabili “ab origine” nella categoria dei rifiuti speciali.”
L’identità dei rifiuti abbandonati e il superamento dell’assimilazione
La qualificazione giuridica dei materiali abbandonati rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto ambientale nazionale.
L’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, numero 4, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce in modo inequivocabile che i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sono classificati come rifiuti urbani, confermando che “sono stati richiesti chiarimenti riguardanti le modalità di trasporto di taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all’Albo per lo svolgimento di tale attività.”
Questa impostazione ha trovato una ridefinizione strutturale a seguito della novella introduzione dal D.Lgs. 116/2020 (di recepimento del pacchetto europeo sull’economia circolare), che ha soppresso – tra le altre cose – definitivamente il vecchio istituto della “assimilazione” dei rifiuti speciali agli urbani per regolamento comunale.
Le metodologie di classificazione e le linee guida SNPA
Per governare le procedure di rimozione senza esporre i gestori a rischi di violazione dell’art. 256 del TUA, la circolare richiama gli indirizzi tecnico-operativi contenuti nelle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti approvate con la Delibera SNPA n. 105/2021 (recepita con D.M. n. 47 del 9 agosto 2021).
Tali standard rinviano alle specifiche procedure operative redatte dall’ARPA Campania aggiornate al 14 febbraio 2020, ricordando esplicitamente che “gli indirizzi tecnico-operativi per la corretta gestione dei rifiuti abbandonati sono contenuti nelle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021, che richiamano le Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato redatte dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania, nella versione aggiornata del 14 febbraio 2020.”
Le Linee Guida ammettono la prassi della “classificazione a vista” esclusivamente qualora i rifiuti siano palesemente non pericolosi, omogenei e contemplati dall’elenco del Decreto MASE del 26 marzo 2026, specificando testualmente che “relativamente ai rifiuti abbandonati da ignoti, le Linee Guida stabiliscono che, fatta eccezione per i rifiuti combusti, per i rifiuti potenzialmente contaminati da amianto, per i rifiuti che presentano elementi “sospetti” (rilevabili dal contenuto e/o dal confezionamento), nonché per quelli “non classificabili a vista” (perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice EER a specchio), si possa procedere alla “classificazione a vista” qualora detti rifiuti siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (e quindi ascrivibili alla categoria 1).”
Al contrario, la classificazione a vista è tassativamente esclusa in presenza di residui da combustione, materiali potenzialmente contenenti amianto, imballaggi sospetti o flussi eterogenei rientranti in codici EER a specchio, per i quali permane l’obbligo di campionamento e caratterizzazione analitica di laboratorio, precisando che “la “classificazione a vista”, in virtù dell’approccio metodologico rappresentato, qualora sussistano le condizioni sopra descritte, possa essere applicata anche ai rifiuti abbandonati (ancorché pericolosi assoluti) che si possono identificare come “omogenei” e per i quali possa essere consapevolmente assegnato un codice EER.”
L’azione sindacale e la svolta autorizzativa delle categorie 1, 4 e 5
Prima di questo definitivo chiarimento, la raccolta dei flussi abbandonati scontava un pesante blocco interpretativo: l’Albo imponeva l’uso esclusivo della Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani). Le imprese si trovavano nell’impossibilità legale di utilizzare automezzi complessi (come autogrù, scarrabili pesanti o costipatori stagni) registrati in Categoria 4 (speciali non pericolosi) o Categoria 5 (speciali pericolosi), anche di fronte a depositi di grandi dimensioni o rifiuti industriali.
Consapevole di questo limite, le Associazioni hanno promosso nel 2025, un quesito formale (Prot. n. 510/2025/Cisambiente) indirizzato al Presidente dell’Albo Daniele Gizzi, evidenziando le istanze delle aziende “operanti nel settore della gestione dei rifiuti” e sollevando “una criticità di carattere operativo e autorizzativo inerente la raccolta e il trasporto di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche”.
La richiesta associativa evidenziava come i mezzi in Categoria 4 e 5 garantissero requisiti tecnici superiori, maggiore sicurezza per le maestranze e una protezione ambientale più elevata.
L’accoglimento totale della tesi rappresenta una pietra miliare per la certezza operativa delle aziende e per l’efficienza dei servizi pubblici di igiene urbana, avendo l’Albo decretato testualmente che “si ritiene che, nei casi sopra descritti, da parte degli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani, sia possibile procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo, assegnando di volta in volta il codice EER pertinente.”
Cosa cambia per gli operatori
Sotto il profilo strettamente operativo, la pubblicazione della circolare rimuove un vincolo logistico che penalizzava la produttività dei cantieri di igiene urbana. L’Albo riconosce formalmente che “i mezzi iscritti in categoria 4 e 5 destinati al trasporto dei rifiuti speciali consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati”. Di conseguenza, per le ditte appaltatrici del servizio pubblico o per i soggetti preposti alla raccolta “sia possibile procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo, assegnando di volta in volta il codice EER pertinente”. Resta invariato il principio cardine secondo cui tali cumuli “sono rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità”. L’effetto pratico è duplice: le imprese possono ottimizzare i tempi di intervento impiegando la flotta pesante (es. scarrabili o ragni) censita nelle categorie degli speciali, mentre l’attribuzione del codice EER reale garantisce “livelli di sicurezza ambientale più elevati” e l’individuazione immediata dell’impianto di destinazione finale.
| Elemento di gestione | Regola precedente (prima della circ. 3/2026) | Nuova regola operativa (dopo la circ. 3/2026) | Impatto sul cantiere / stato |
| Natura giuridica del rifiuto | Qualificato come rifiuto urbano ai fini del tracciamento. | Qualificato come rifiuto urbano ai fini del tracciamento. | Invariato: nessuna modifica alla qualifica del rifiuto abbandonato. |
| Utilizzo della flotta aziendale | Divieto di usare camion speciali; limitazione alla categoria 1. | Autorizzazione all’uso combinato di mezzi in categoria 1, 4 e 5. | Variato: sbloccata la logistica pesante per i macro-abbandoni sul territorio. |