Formazione e Consulenza sull'Ambiente, energie rinnovabili e rifiuti

Albo: novità per la raccolta e trasporto dei rifiuti costieri

Condividi
Facebook
Twitter
LinkedIn

Con la Circolare avente ad oggetto la “verifica dei requisiti minimi per iscrizione nella categoria 1, sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime sulle rive dei corsi d’acqua “, di cui alla delibera numero 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera 138 del 12 settembre 2017”, l’Albo interviene, puntualizzando mediante una circolare del Comitato Nazionale, la possibilità per le imprese già iscritte alla categoria 1.

L’intervento dell’Albo

L’intervento dell’Albo origina da numerose richieste di chiarimento da parte di imprese e stazioni appaltanti, a riguardo della possibilità, per le imprese già iscritte alla categoria 1, alla data di entrata in vigore delibera in oggetto, di svolgere le attività della sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime sulle rive dei corsi d’acqua “, ex allegato D, tabella d.7, e alle modalità di istruttoria di rinnovo dell’iscrizione.

La disciplina passata

Preliminarmente si segnala che il Comitato Nazionale ha già avuto modo di esprimersi sul tema, con:

  • la Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017;
  • la Circolare n. 153 del 7 dicembre 2018, più recentemente, seppure in maniera indiretta.

Con la n. 229 emerge che, sulla base delle disposizioni in essa contenute (ex art. 1, c. 6, della Del. n. 5 del 3 novembre 2016), il provvedimento di iscrizione nella categoria 1 non riporta esplicitamente l’indicazione delle sottocategorie di cui all’allegato D, e qualora l’impresa non dimostri la disponibilità delle macchine operatrici o di veicoli ad uso speciale previsto, nel provvedimento di iscrizione viene riportato: “l’impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie “raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade”, oppure “raccolta e trasporto di rifiuti marittimi abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua“, a seconda della sottocategoria interessata.

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 (che modifica la n. 5 del 3 novembre 2016), con la Circolare n. 153 del 2018, viene ribadita la necessità, solo per le imprese che intendono svolgere anche attività della sottocategoria di cui alla tabella D7, di disporre, al momento dell’iscrizione, delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

Dalla lettura congiunta delle disposizioni sopra richiamate si può dedurre che, nel caso di imprese già iscritte nella categoria 1 alla data di entrata in vigore della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, le stesse devono ritenersi autorizzati a svolgere anche le attività di quella tabella di 7, salvo esplicito divieto riportate nel provvedimento di iscrizione.

Resta inteso che, insieme di rinnovo dell’iscrizione, impresa già iscritta alla data di entrata in vigore della Delibera n.5/2016, attesta, ai sensi del d.p.r. n 45 del 2000, il possesso dei requisiti previsti.

La sezione regionale, in sede di istruttoria della domanda di rinnovo, verifica la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

In mancanza, le Sezioni regionali escludere sottocategoria interessate ad emettere il provvedimento di rinnovo la dicitura:” L’impresa non può esercitare attività di cui alla sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime locali e sulle rive dei corsi d’acqua”.