Con la Deliberazione n. 1 del 10 Marzo 2021, l’Albo interviene sui requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico gestione rifiuti (ex artt. 12 e 13 DM Ambiente n. 140 del 3 giugno 2014), posticipando il termine ultimo per le verifiche di aggiornamento.
Le premesse all’atto
L’Albo, con una deliberazione del 30 maggio 2017, la n.6, stabiliva che i responsabili tecnici in esame potevano continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni a decorrere dalla data di piena operatività della disciplina relativa, fissata al 16 ottobre 2017, e che gli stessi potevano sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021.
Tuttavia, come noto, l’emergenza sanitaria ha determinato un blocco sia delle verifiche che riguardano il nuovo ingresso sul mercato dei RT, che quelli già operativi che dovevano/devono, qualora intenzionati a continuare l’attività, possono procedere all’aggiornamento del titolo, come sopra chiarito, a far data dal 2 Gennaio.
A seguito del DPCM 3 novembre 2020 (art. 1, n. 9, lett. z))[1], vengono infatti sospese le verifiche d’idoneità e che, pertanto, i responsabili tecnici, di cui sopra, non possono svolgere la verifica di aggiornamento, il cui superamento consente la prosecuzione dell’attività.
L’Albo, ritenendo che:
- nel calcolo del quinquennio relativo al periodo transitorio di cui sopra[2], possa essere detratto il periodo di sospensione delle verifiche;
- non debba essere penalizzata l’attività delle imprese nel particolare contesto dell’emergenza sanitaria ed economica,
Ha deliberato quanto di seguito.
La deliberazione dell’Albo
Innanzitutto che possa essere consentito, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ai responsabili tecnici (che devono effettuare il c.d. “aggiornamento”), di assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza professionale, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.
Inoltre ha stabilito che il termine del 16 ottobre 2022, il limite entro il quale i responsabili tecnici che debbono effettuare l’aggiornamento avrebbero dovuto provvedere in tal senso, viene prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse, e che, con successiva deliberazione, verrà poi stabilito il nuovo termine.
Inoltre, tali RT possono assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico: tale previsione si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.
[1] recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», recepito con circolare dell’Albo n. 12 del 9 novembre 2020
[2] Previsto dall’art. 12, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e all’articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017
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