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ANCI Lombardia: validazione delle Tariffe della TARI ancora poco chiara

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Con una nota recentemente rilasciata, utile a comprendere la visione dei Comuni italiani a riguardo, ANCI Lombardia esprime le proprie valutazioni sulle recenti disposizioni di ARERA in tema di regolamentazione tariffaria, riguardanti la Tassa Rifiuti, ritenendo il processo di validazione dei dati predisposto dall’Autorità con Delibera n. 57 del 3 marzo ancora non efficace.

Il contenuto della nota

Come noto, ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente), è recentemente intervenuta sul tema della regolamentazione tariffaria, la n. 57/2020/R/RIF, che precisa alcuni aspetti della precedente delibera n. 443/2019/R/RIF in materia di costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Rimandando i lettori di Ambiens all’articolo ad essa dedicato (cliccare qui), si riportano le precisazioni più significative svolte dagli Enti locali della Regione Lombardia, tenendo conto che, alla luce del modello organizzativo del ciclo dei rifiuti in Lombardia e delle valutazioni espresse da Regione, si deve ritenere che, in assenza di ATO, l’Ente Territorialmente Competente (ETC) sia il Comune.

Formazione del PEF

La nuova delibera precisa che i soggetti gestori dell’intero servizio o quelli dei singoli servizi che lo compongono (se il servizio non è gestito da un unico soggetto) devono trasmettere all’ETC il piano economico finanziario (PEF) e gli atti ad esso collegati.

Questo vale anche per il Comune, laddove gestisca parte del servizio in economia.

Sono esclusi dall’obbligo di fornire la loro componente di PEF i meri prestatori d’opera.

L’ETC acquisisce le singole parti di piano economico finanziario per ricomporre il PEF complessivo da sottoporre al Consiglio Comunale e trasmettere ad ARERA per l’approvazione definitiva.

L’ETC ha la facoltà di determinare dei costi efficienti più bassi di quelli ottenuti dall’applicazione delle disposizioni ARERA, ma deve garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione e indicare le componenti di costo che si ritiene di non coprire con la tassa/tariffa.

Validazione del PEF

La delibera 443/2019 stabilisce che il PEF dev’essere oggetto di validazione, cioè di una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni; la validazione “viene svolta dall’ETC o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”.

Con la nuova delibera 57/2020, viene chiarito che, qualora l’ETC risulti identificabile con il gestore (si ritiene che questo valga anche se è gestore solo di parti del servizio, ma ARERA non è esplicita), la validazione “può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale.” Qualora l’ETC documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per la validazione, ne dà comunicazione ad ARERA.

Altre norme

La nuova delibera disciplina altresì le modalità con cui vengono attivate le verifiche da parte di ARERA e le conseguenze in caso di inerzia del gestore nella comunicazione dei dati e delle informazioni necessari per la stesura del PEF.

I commenti di ANCI Lombardia

Malgrado l’intendimento della delibera, alcuni aspetti del procedimento di validazione rimangono poco chiari, soprattutto per i Comuni che non sono in grado di individuare al proprio interno unità organizzative che siano terze rispetto al servizio di gestione dei rifiuti e al contempo siano in grado di accertare la completezza, coerenza e congruità dei dati; non sono infatti chiare le modalità con cui il Comune possa individuare un’altra amministrazione territoriale, di quale livello possa essere (altro Comune, Comunità Montana, Provincia, Regione) e se questa sia tenuta ad accogliere le richieste dei Comuni.