Con il DM n. 188/2020, recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone” entra in vigore la tanto attesa disciplina End of waste relativa ai rifiuti da prodotti in carta e cartone.
Che cos’è l’End of waste
Come noto, l’End of waste (art. 184-ter, D.Lgs. n 152/2006), è quella operazione di recupero del rifiuto, che si ottiene nel momento in cui la stessa soddisfa i seguenti i criteri specifici:
- la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti; - l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Le principali evidenze dell’atto
In particolare, nel Decreto 188 vengono stabiliti criteri e condizioni da rispettare in modo che il recupero di carta e cartone determini la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) delle matrici oggetto di attività; gli elementi fondamentali si possono sintetizzare nei seguenti punti:
- l’impiego di carta e cartone recuperati è circoscritto all’industria cartaria o altre attività che li utilizzano come materia prima.
- lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare deve avvenire in un’area dedicata;
l’analisi merceologica sui rifiuti in ingresso deve avere almeno cadenza annuale; - vengono stabiliti dei limiti su sostanze contenute sia per i rifiuti in input (per esempio <0,1% di formaldeide, in peso) sia per la carta e cartone in output (p.es. <0,1% di rifiuti organici compresi alimenti, in peso);
- i rifiuti ammessi alla lavorazione negli impianti di recupero rispondono ai codici EER 030308, 150101, 150105, 150106, 191201, 200101, mentre si esclude qualsiasi rifiuto di carta e cartone selezionato da rifiuto indifferenziato.
Da ultimo il produttore di carta e cartone recuperati, più in generale, deve adottare un sistema di gestione della qualità ISO 9001 (certificato da un organismo accreditato) per dimostrare il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal regolamento End of waste.
Validità
L’atto è entrato in vigore lo scorso 24 febbraio.
Regime transitorio
Si precisa che, entro 180 giorni da tale data, gli impianti già operanti nel settore devono presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione/autorizzazione in base alla quale svolgono l’attività, per ciò che riguarda l’adeguamento a quanto previsto dal DM.
Per maggiori informazioni
Cliccare qui, per avere il testo del DM 188/2021.
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