È possibile impiegare in impianti a biogas incentivati ai sensi del DM 23 giugno 2016 e non anche ai sensi dell’art.1, commi da 954 a 957, della Legge 145/2018, generiche colture di secondo raccolto introdotte dal comma 954 della Legge 145/2018 anche se non previste dalla Tabella 1-B dell’Allegato 1 del DM 23 giugno 2016?
La risposta
No, l’utilizzo di generiche colture di secondo raccolto non previste dalla Tabella 1-B dell’Allegato 1 del DM 23 giugno 2016, nella misura massima del 20% in peso della ricetta di alimentazione, costituisce un’opportunità introdotta dalla Legge 145/2018 (art. 954) per i soli impianti a biogas incentivati ai sensi di tale Legge.
Per gli impianti non incentivati ai sensi di tale Legge, ma solo ai sensi del DM 23 giugno 2016, infatti l’art. 23, comma 1, precisa che l’elenco dei prodotti contenuto nella Tabella 1-B dell’Allegato 1 al medesimo Decreto è esaustivo. Pertanto, negli impianti a biogas incentivati ai sensi del suddetto Decreto possono essere impiegate esclusivamente le colture ricomprese nell’elenco della Tabella 1-B e autorizzate dall’Ente competente, siano esse di primo o di secondo raccolto.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del GSE, cliccando qui.
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