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DL Emergenze: importanti novità per i fanghi di potabilizzazione

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 109, il cosiddetto “Decreto Emergenze”. Focalizzato principalmente sulla citta’ di Genova, tra le altre prescrizioni, prevede importanti novità riguardanti i fanghi di depurazione.

La situazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 109, il cosiddetto “Decreto Emergenze” che riguarda principalmente la città di Genova.

Al suo interno l’art. 41 reca importanti disposizioni riguardanti lo stoccaggio, all’interno di impianti dedicati, dei fanghi di depurazione.

Il Governo ha ritenuto necessario emanarlo alla luce di una delibera della Regione Lombardia che allargava le maglie della concentrazione di idrocarburi nei fanghi di depurazione importati da mezza Italia e sparsi sui suoli lombardi come concime: oltre 10 grammo per chilogrammo potevano essere idrocarburi.

A seguito del pronunciamento, ben 40 comuni del territorio lombardo hanno fatto ricorso al Tar contro la delibera regionale.

Sicché, con il decreto in oggetto, che, di fatto, impediva gli stoccaggi dei fanghi di depurazione, interviene sulla questione il Governo e introduce una fase transitoria che preveda, per tale attività di raggruppamento, parametri più sostenibili, concordati con i gestori ambientali più virtuosi.

Rimane intenzione dell’esecutivo quello di modificare la disciplina nel senso di far permanere la concentrazione limite di 500 mg per kg di sostanza secca (il testo attuale parla di 1.000 mg sul tal quale), prevedendo campionamenti migliori per evitare reati ambientali, precisato che la Delibera della Regione Lombardia indicava come soglia di concentrazione una pari a 10.000 mg sul tal quale, 10 volte di più di quanto ottenuto finora.

La modificazione intervenuta con il DL Fanghi: l’art. 41, c.1

La regola introdotta con l’art. 41, c.1 del DL n. 109 prevede ora la possibilità di una gestione dei c.d. “fanghi” senza la necessità, per le autorità competenti a farlo, di emanare una qualsivoglia ordinanza che implichi uno stoccaggio in emergenza.

In particolare, l’art. 41 del Decreto in oggetto (recante, appunto, “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione”), prescrive, al comma1, che “al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10- C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.