Formazione e Consulenza sull'Ambiente, energie rinnovabili e rifiuti

Entrata in vigore la nuova disciplina sui veicoli fuori uso

Condividi
Facebook
Twitter
LinkedIn

Con il nuovo D.Lgs. n. 119 del 3 settembre scorso, entra in vigore il pacchetto circular economy per la nuova disciplina riguarda la gestione dei veicoli fuori uso. Una sintesi delle principali novità.

Le novità

Lo scorso 3 settembre 2020 è stata una data epocale per la disciplina riguardante la gestione dei rifiuti.

Oltre alla emanazione del D.Lgs. n. 116, che va a ritoccare sensibile la disciplina generale e quella sugli imballaggi, con il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119[1]. Il provvedimento rinnova la disciplina della gestione dei veicoli fuori uso (VFU) modificando il D.lgs. 209/2003.

La consegna del veicolo destinato alla rimozione

Il decreto chiarisce che il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta o in alternativa, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per il successivo conferimento ad un centro di raccolta.  Viene specificato che il veicolo accettato dal concessionario è gestito in regime di deposito temporaneo ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta.

Il trattamento dei rifiuti così formati

In materia di trattamento una novità importante è l’introduzione di un termine massimo entro il quale gli impianti devono effettuare la messa in sicurezza del VFU: 10 giorni lavorativi dall’ingresso nel centro di raccolta. Viene inoltre chiarito che la messa in sicurezza, a differenza delle altre operazioni di trattamento, può essere effettuata anche prima della cancellazione dal PRA. Viene anche introdotta una specifica prescrizione che dettaglia le operazioni di trattamento eseguite ai fini del recupero delle componenti dei VFU: si tratta del condizionamento, da qualificare nell’operazione R12, come indicato nell’allegato C della Parte IV del D.lgs. 152/2006.

I nuovi obblighi a carico dei produttori dei veicoli per la responsabilità estesa

Il provvedimento introduce nuovi obblighi per i soggetti della filiera, come l’obbligo dei produttori di veicoli di assicurare prestazioni ambientali ed efficienza dei centri di raccolta. Raddoppia inoltre il termine di durata dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 152/2006. Il deposito temporaneo presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato, infine, viene consentito in aree scoperte e pavimentate a condizione che non siano presenti fuoriuscite di liquidi e gas con componenti integre.

L’obbligo di pesatura dei veicoli

Nuove prescrizioni introdotte in relazione all’obbligo di pesatura dei veicoli sono:

per i centri di raccolta, possedere un adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso (scadenza 31 dicembre 2020, anche se l’autorità competente può consentire, per altri 12 mesi, l’utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta);

per i responsabili degli impianti di trattamento, comunicare il peso effettivo dei veicoli all’ingresso del centro di raccolta;

per i produttori dei veicoli, mettere a disposizione degli impianti di trattamento, oltre che le informazioni per la demolizione, anche le informazioni per la messa in sicurezza.

Il decreto ha tra le sue finalità anche quella di rafforzare i sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei VFU e dei rifiuti derivanti dal trattamento. Viene confermata la comunicazione dei dati per i soggetti che effettuano le attività di raccolta, trasporto e trattamento dei VFU e dei relativi componenti, utilizzando il MUD, il Modello unico di dichiarazione ambientale, fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale (individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del DL 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12). Si prevede inoltre l’istituzione del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso presso il Ministero dei Trasporti nel quale dovranno operare titolari dei centri di raccolta, concessionari, gestori delle case costruttrici.

Infine, viene stabilito l’obbligo (i) per il gestore del centro di raccolta, di garantire la tracciabilità del commercio delle parti di ricambio recuperate attraverso l’indicazione, sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio e (ii) per l’impresa di autoriparazione a cui tali parti sono cedute per il riutilizzo, di certificare l’idoneità e la funzionalità di tali parti di ricambio.

Fonte: Ecocamere.

[1] Recante “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 227 del 12/09/2020 ed entrato in vigore il 27 settembre scorso.

Advertising

E’ in libreria e sullo shop-on line di Amazon, il mio nuovo volume dedicato alle “Procedure Autorizzative Ambientali”, dopo gli effetti del DL Semplificazioni del Luglio 2020. Per acquistare la tua copia, clicca qui!