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Imballaggi, nuove istruzioni UE per obiettivi riciclaggio

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La Comunità Europea, con la Decisione n. 665 dello scorso 17 Aprile, stabilisce importanti aggiornamenti in tema di obiettivi di recupero e riciclaggio riguardanti i rifiuti di imballaggio.

La Decisione 665: gli obiettivi

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della commissione, del 17 aprile 2019[1], la Comunità ha aggiornato le regole che gli Stati membri devono rispettare per calcolare, verificare e comunicare dati sul raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

Essa interviene sulla precedente Decisione comunitaria, la n. 270 del 2005, la quale stabiliva le tabelle per comunicare i dati e le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati ai sensi della Direttiva “Packaging 1”, tenendo conto di:

  • il conseguimento di un livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio, tenendo conto degli imballaggi riutilizzabili;
  • la presa in considerazione della riparazione per il riutilizzo degli imballaggi in legno;
  • la conformità agli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati dalla Direttiva di cui sopra;
  • il controllo della qualità e le misure adottate.

L’esigenza è sorta in base alla necessità di allineare le disposizioni alle recenti novità introdotte dalla Direttiva 2018/852/Ue, facente parte del pacchetto “Economia circolare”, che dovrà essere recepita dal nostro Paese entro il 5 luglio 2020.

Ai fine del calcolo, ricordiamo che cambia l’insieme delle definizioni, venendo ora a rilevare i seguenti:

  • «materiali interessati»: i materiali dei rifiuti di imballaggio che sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
  • «materiali non interessati»: i materiali di rifiuto che non sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
  • «trattamento preliminare»: qualsiasi operazione di trattamento che i materiali dei rifiuti di imballaggio subiscono prima di essere sottoposti all’operazione di riciclaggio con la quale tali materiali sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti[2];
  • «punto di calcolo»: il punto di immissione dei materiali dei rifiuti di imballaggio nell’operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati;
  • «punto di misurazione»: il punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo;
  • «rotazione»: lo spostamento compiuto dagli imballaggi riutilizzabili dal momento in cui sono immessi sul mercato insieme alle merci che sono adibiti a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare, al momento in cui vengono restituiti per essere riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi in vista della loro immissione ripetuta sul mercato insieme alle merci;
  • «sistema di riutilizzo degli imballaggi»: le modalità organizzative, tecniche o finanziarie grazie alle quali gli imballaggi riutilizzabili compiono molteplici rotazioni”.

Il contenuto della Direttiva n. 852.

La Direttiva 2018/852/Ue è quella del pacchetto “circular economy” che va a modificare ed integrare la Direttiva “Packaging 1”, emanata nel 1994, emanata con l’obiettivo di introdurre misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un’economia circolare

Tra le altre cose essa provvedere ad alzare l’asticella, per quanto riguarda l’economia circolare nel settore degli imballaggi, prevedendo, tra altre che:

  • entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato;
  • entro il 31 dicembre 2025, dovranno essere conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
  1. 50 % per la plastica;
  2. 25 % per il legno;
  3. 70 % per i metalli ferrosi;
  4. 50 % per l’alluminio;
  5. 70 % per il vetro;
  6. 75 % per la carta e il cartone.

Inoltre, fissa al 2030 i seguenti:

  • entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato;
  • entro il 31 dicembre 2030, dovranno essere conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
  1. 55 % per la plastica;
  2. 30 % per il legno;
  3. 80 % per i metalli ferrosi;
  4. 60 % per l’alluminio;
  5. 75 % per il vetro;
  6. 85 % per la carta e il cartone.

Allegati

Cliccare qui, per la Decisione n. 665/2019.

[1] Atto che modifica la decisione 2005/270/CE, che, a sua volta, stabiliva le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (c.d. “Packaging 1”).

[2] Tale attività comprende il controllo, la cernita e altre operazioni preparatorie per eliminare i materiali non interessati e garantire un riciclaggio di qualità