L’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prosegue nella sua attività informativa a riguardo delle prestazioni lavorative garantite. Una batteria di domande frequenti per orientarsi meglio sulla classificazione delle attività in tempo di COVID-19.
Il contenuto delle frequently asked questions (FAQ)
Facendo seguito alla pubblicazione della circolare n. 13 del 3 aprile 2020, che ha fornito indicazioni sulle prestazioni garantite dall’Inail ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale, l’Istituto risponde alle domande più frequenti relative all’accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail sul territorio nazionale nella fase di emergenza.
Alcune delle risposte fornite dall’Istituto
Innanzitutto, INAIL affronta il tema della classificazione dell’infezione: essa va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio), a seguito della nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020. Pertanto, non si deve intendere come una malattia professionale o un infortunio. Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus.
Il riconoscimento dell’infortunio da nuovo Coronavirus avviene se nel caso specifico viene accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. In particolare, le categorie di lavoratori che possono avvalere della presunzione semplice, e che rientrano pienamente nell’ipotesi di rischiosità specifica, per la quale l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, sono quelle riguardanti gli operatori sanitari[1].
L’istituto precisa che, un caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, così come avviene per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio[2]. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’Inail il certificato di infortunio. Vengono, peraltro, tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere[3].
Le altre FAQ (Fonte: INAIL)
Tra le altre categorie con rischio specifico rientrano gli operatori sociosanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti?
Queste categorie, in parte già esplicitate nell’elenco esemplificativo proposto nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, rientrano appieno tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di esposizione professionale.
La tutela Inail opera anche per altri lavoratori?
Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l’assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale.
Quest’ultimo sarà ispirato all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Da quando parte la tutela Inail?
La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela.
Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro.
La nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela Inail copre l’intero periodo di quarantena.
Quando il caso è, invece, da porre in riserva di regolarità?
La riserva di regolarità deve essere posta in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza, anche per le categorie di lavoratori a rischio richiamati nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020.
In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere accolto dall’Inail per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattia infortunio.
La qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla positività del test di conferma.
Allo stato la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da solo utile per ammissione a tutela. Tuttavia, stante la segnalata incostanza nell’effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.
Chi tutela la quarantena?
Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps. La misura cautelativa e osservazionale della quarantena viene codificata nelle certificazioni Inps con il codice V29.0.
[1] A tal proposito, INAIL chiarisce che, “nell’attuale situazione pandemica, questo rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc… Questo elenco, anticipato anche nella circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale”.
[2] V. art. 53, DPR n. 1124/1965.
[3] INAIL precisa che “posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti”.