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Informazioni finanziarie per attività ecosostenibili: entra in vigore il Regolamento 2021/2178

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A partire dal prossimo 1° Gennaio 2022 entreranno in vigore le prescrizioni contenute nel Regolamento 2021/2178, il quale fornisce i criteri per determinare quando una attività economica può considerarsi “ecosostenibile”.

L’entrata in vigore del Regolamento

Entrerà in vigore dal prossimo anno il nuovo Regolamento comunitario n. 2178 del 2021, rilasciato dalla Comunità Europea, per stabilire le modalità di individuazione delle attività “ecosostenibile”, ovvero contribuire agli obiettivi climatici fissati dalla UE.

Il regolamento

Obiettivo dell’atto è quello di rendere consapevoli investitori e pubblico in merito alla quota di attività economiche allineate alla tassonomia, perseguite dalle imprese beneficiarie degli investimenti. Sarà compito dei gestori di attività finanziarie quello di comunicare la quota di investimenti proprio a riguardo delle attività economiche allineate alla tassonomia, rispetto al valore di tutti gli investimenti da essi gestiti derivanti dalle loro attività di gestione di portafogli, sia collettivi che individuali. Tale quota di investimenti allineati alla tassonomia è data dalla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti risultante dai loro rispettivi indicatori fondamentali di prestazione, dato che tali indicatori riflettono le prestazioni ambientali delle predette imprese. Per quanto riguarda le attività nel settore dei rifiuti, le emissioni di gas serra sono relativamente contenute. Tuttavia, la Commissione europea considera che il settore presenti un notevole potenziale  a riguardo della riduzione delle emissioni di gas serra in altri comparto, per esempio fornendo materie prime seconde in alternativa a quelle vergini, offrendo alternative a prodotti, fertilizzanti e all’energia basati sui combustibili fossili. Le attività di compostaggio dei rifiuti organici evitano lo smaltimento in discarica e riducono le emissioni di metano. Pertanto, i criteri di vaglio tecnico di queste attività riconoscono il loro contributo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici a patto siano applicate determinate migliori pratiche settoriali.

Le attività ecosostenibili

Il regolamento 4 giugno 2021, n. 2021/2139/Ue emanato ai sensi del regolamento sulla tassonomia 2020/852/Ue (articoli 10, comma 5 e 11, comma 5) definisce i criteri che consentono di determinare se un’attività economica può “spendersi” sul mercato come “ecosostenibile”. L’attività, in particolare, deve contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (allegato 1 al regolamento) o all’adattamento ai cambiamenti climatici (allegato 2 al regolamento). I criteri fanno riferimento a valori limite o livelli di prestazione da raggiungere perché si possa considerare che l’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’obiettivo climatico. Un altro criterio che l’attività economica deve  rispettare è quello di non arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Le premesse

Il Regolamento in esame[1], innanzitutto, prevede che, per una certa categoria di imprese[2], con riferimento alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario, si debba includere nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili. In particolare, al paragrafo 2 viene richiesto alle imprese non finanziarie di comunicare informazioni sulla quota del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative («indicatori fondamentali di prestazione» o «KPI») delle loro attività relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili. Tale disposizione non specifica tuttavia gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese finanziarie, ossia enti creditizi, gestori di attività finanziarie, imprese di investimento e imprese di assicurazione e di riassicurazione. Di conseguenza, con il 2178 viene proprio integrata la prescrizione, per chiarire quali sono gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese finanziarie e specificati, ulteriormente, il contenuto e la presentazione delle informazioni che tutte le imprese devono comunicare nonché la metodologia da rispettare per tale informativa. Il Regolamento interviene anche, in tema di applicazione uniforme degli obblighi di informativa[3] da parte delle imprese non finanziarie[4], su contenuto e presentazione delle informazioni richieste[5], nonché sulla metodologia per conformarsi a tali norme. L’obiettivo è quello di: consentire agli investitori e al pubblico di valutare correttamente la quota di attività economiche ecosostenibili (attività allineate alla tassonomia) delle imprese non finanziarie, per cui tali imprese dovrebbero essere obbligate a comunicare quali delle loro attività economiche sono allineate alla tassonomia; indicare a quali obiettivi ambientali tali attività contribuiscono in modo sostanziale. Le imprese non finanziarie dovrebbero pertanto fornire anche una scomposizione negli indicatori fondamentali di prestazione della quota di attività allineate alla tassonomia in base a ciascun obiettivo ambientale a cui tali attività contribuiscono in modo sostanziale.

Le imprese finanziarie e non

Per impresa finanziaria si intende una soggetta agli obblighi di informativa[6], che può consistere in un gestore di attività finanziarie, un ente creditizio[7], un’impresa di investimento[8], un’impresa di assicurazione[9] o un’impresa di riassicurazione[10]; mentre le c.d. “non finanziarie”, soggette a taluni obblighi di informativa[11], sono, viceversa, le imprese diverse dalle precedenti. In particolare, quest’ultime comunicano le informazioni previste dal Regolamento 2020/852[12]  come specificato nell’allegato I del Regolamento esaminato. [1] Esso integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa. [2] ex art. 19 bis o art. 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [3] di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 [4] soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE [5] dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 [6] di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE [7] ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) [8] ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 [9] ai sensi dell’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) [10] ai sensi dell’articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE [11] di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE [12] di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2.

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