Con una ordinanza, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità dei dati contenuti nel formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Come viene attribuita e quali sono le responsabilità di produttore e trasportatore.
Che cos’è il formulario dell’identificazione dei rifiuti
Con una ordinanza del 14 aprile 2022, la n. 12208, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità sui dati contenuti nel formulario di identificazione dei rifiuti. Prima di analizzare la prescrizione, vediamo di cosa si tratta quando si parla di Formulario di Identificazione dei rifiuti (FIR).
Si tratta di un documento che deve accompagnare, in ogni momento, il trasporto di ogni tipologia di rifiuto, e dal quale devono risultare almeno i dati sotto indicati.
- Nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e/o detentore
- Origine, tipologia e quantità del rifiuto
- Impianto di destinazione
- Data e percorso di instradamento
- Nome ed indirizzo del destinatario
In realtà, con la Circolare Ambiente/industria n. 812/98, al c. 1, lett. k) viene specificato che “il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà essere compilato in ogni sua parte”.
Con il recepimento del circular economy package, il Formulario di Identificazione Rifiuti (“FIR”) cambia l’insieme dei soggetti obbligati alla sua compilazione.
Sotto il profilo formale, esso deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore, che, in tal modo, attesta la ricezione dei rifiuti, numerato, vidimato, e conservato, sempre con il Recepimento, per 3 anni (anziché 5 come avveniva in passato)
Circa tali copie, a seguito dell’avvio dell’attività di raccolta, ovvero della movimentazione:
- 1 copia: rimane presso il produttore/detentore;
- le altre 3: sono acquisite dal Trasportatore, sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore dei rifiuti;
- circa queste ultime 2 copie acquisite dal trasportatore: una resta nella disponibilità dello stesso trasportatore, e viene inviata dal trasportatore al produttore, entro tre mesi successivi dalla data del conferimento, che diventano sei mesi nel caso di spedizione transfrontaliere (art. 138, c.3, TUA).
Oltre a garantire il controllo della movimentazione di rifiuti, il formulario assolve alla delicata funzione di esentare produttore e/o detentore dei rifiuti della responsabilità per il corretto recupero smaltimento degli stessi, che avviene nei casi sotto indicati (art. 138, c.3, TUA).
Essa è Immediata, in caso di conferimento dei rifiuti ai soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;
Essa avviene nel caso di ricezione quarta copia del formulario, firmata dal destinatario finale, entro 3 mesi dalla data di conferimento da parte del trasportatore (6 mesi, nel caso di trasporto transfrontaliero).
La responsabilità per il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti viene sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.
In merito, essa viene attestata dalla firma dei soggetti primariamente coinvolti, produttore e trasportatore, da iscrivere in casella 9 del FIR: in essa vanno riportate le firme del produttore-detentore e del trasportatore. Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e se ne assume la relativa responsabilità, ovvero delle informazioni riportate nei formulari.
Come viene attribuita la responsabilità
La sentenza della corte di cassazione nr. 12208/2022, affronta il tema della responsabilità sui dati inseriti e sulla pratica/possibilità (che, vedremo, essere scorretta) di affidare la compilazione del documento al Trasportatore, ed in generale di un soggetto non titolato.
L’ordinanza prescrive che “al trasportatore non può essere delegato un obbligo proprio del produttore dei rifiuti come la firma del FIR” in quanto la firma del produttore sul formulario adempie a due funzioni fondamentali:
- garantire la completa tracciabilità dell’attività di gestione del rifiuto;
- assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione.
Il produttore del rifiuto, nelle vesti del rappresentante legale dell’impresa, può invece debitamente delegare un altro soggetto all’espletamento di mansioni come quelle relative alla gestione del rifiuto. Questo può avvenire, però, solo in un contesto organizzativo aziendale, nel quale si individua un soggetto idoneo (interno od esterno all’azienda – consulente), gli si attribuiscono i necessari poteri, di autonomia e di spesa e le conseguenziali responsabilità.
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