Con il raggiungimento dell’accordo tra Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, al via la revisione della direttiva energie rinnovabili. Fissati nuovi ed ambiziosi target circa la produzione di energia a partire da FER (fonti di energia rinnovabili).
I principali punti dell’accordo
“Zone di accelerazione” per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, maggiore indipendenza energetica, aumento della quota di energia rinnovabile nel consumo energetico complessivo: sono questi i principali punti dell’accordo tra Parlamento e Consiglio dell’Unione europea per la revisione della direttiva energie rinnovabili, raggiunto dopo 15 ore di negoziato.
In particolare, vengono previste autorizzazioni più rapide per i progetti: l’accordo provvisorio prevede infatti procedure di autorizzazione accelerate per i progetti in materia di energie rinnovabili per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel contesto del piano REPowerEU dell’UE, che mira a raggiungere l’indipendenza dai combustibili fossili russi a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Gli Stati membri designeranno zone di accelerazione per le energie rinnovabili in cui i progetti in materia di energie rinnovabili saranno oggetto di una procedura di autorizzazione semplificata e rapida. La diffusione delle energie rinnovabili sarà inoltre considerata di “interesse pubblico prevalente”, il che dovrebbe limitare i motivi di obiezione giuridica ai nuovi impianti.
Vediamo, per aree di interesse, i principali punti dell’accordo provvisorio raggiunto.
Trasporti
L’accordo provvisorio offre agli Stati membri la possibilità di scegliere tra:
- un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti grazie all’uso di energie rinnovabili entro il 2030
- oppure una quota vincolante pari ad almeno il 29% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030
Con esso viene predisposto un un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti. Nell’ambito di tale obiettivo, vi è un requisito minimo dell’1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti nel 2030.
Industria
L’accordo provvisorio prevede che l’industria aumenti annualmente dell’1,6% l’uso delle energie rinnovabili. Si è convenuto che il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030 e il 60% entro il 2035.
L’accordo introduce la possibilità per gli Stati membri di ridurre del 20% il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’uso industriale a due condizioni:
il contributo nazionale degli Stati membri all’obiettivo vincolante generale dell’UE raggiunge la quota prevista
la percentuale di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro in questione non è superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035
Edifici, riscaldamento e raffrescamento
L’accordo provvisorio stabilisce un obiettivo indicativo di almeno il 49% di energia rinnovabile per gli edifici nel 2030.
Prevede inoltre di aumentare gradualmente gli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, con un incremento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030. Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli Stati membri è integrato da incrementi indicativi supplementari calcolati specificamente per ciascuno Stato membro.
Bioenergia
L’accordo provvisorio rafforza i criteri di sostenibilità relativi all’uso della biomassa per l’energia al fine di ridurre il rischio di una produzione non sostenibile di bioenergia. Garantisce l’applicazione del principio dell’uso a cascata con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.
I target quantitativi
Con l’accordo si punta ad aumentare la quota di energia rinnovabile nel consumo energetico complessivo dell’Ue al 42,5% entro il 2030, con un incremento del 2,5%, che consentirebbe di raggiungere il 45%.
Il contesto
La proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, unitamente ad altre proposte, affronta gli aspetti energetici della transizione climatica dell’UE nell’ambito del pacchetto “Pronti per il 55%”.
Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato il pacchetto “Pronti per il 55%”. Il pacchetto mira ad allineare la normativa dell’UE in materia di clima ed energia all’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica dell’UE entro il 2050 e a quello di ridurre, entro il 2030, le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.
Inoltre, nell’ambito del piano REPowerEU, il 18 maggio 2022 la Commissione ha proposto una serie di ulteriori modifiche mirate alla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili per rispecchiare i recenti cambiamenti nel panorama energetico. Gli elementi della proposta sono stati integrati nell’accordo raggiunto oggi.
L’attuale direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili è in vigore dal dicembre 2018. Fissa a livello di UE l’obiettivo di una quota di energia rinnovabile pari al 32% del consumo totale di energia dell’Unione entro il 2030.
Le dichiarazioni
“Accolgo con favore l’accordo provvisorio con il Parlamento e il Consiglio su una serie rafforzata di norme sulle energie rinnovabili. Abbiamo raggiunto un compromesso ambizioso. La nuova direttiva rinnovabili è un passo importante nella realizzazione del Green Deal e del RePower Eu”, commenta la Commissaria europea all’energia Kadri Simson.
Prossime tappe
L’accordo politico provvisorio raggiunto oggi sarà presentato dapprima ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti in sede di Consiglio e in seguito al Parlamento per approvazione.
La direttiva dovrà quindi essere formalmente adottata dal Parlamento e successivamente dal Consiglio prima di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.
Riferimenti