Formazione e Consulenza sull'Ambiente, energie rinnovabili e rifiuti

Standard ESRS, VSME e Passaporto Digitale (DPP): l’analisi delle riforme europee di maggio 2026

Condividi
Facebook
Twitter
LinkedIn

La gestione della sostenibilità aziendale e della tracciabilità dei prodotti richiede un monitoraggio attento delle riforme europee in atto nel mese di maggio 2026. La Commissione Europea, in data 6 maggio 2026, ha pubblicato le bozze finali degli standard semplificati European Sustainability Reporting Standards (ESRS) e del finalized Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSME) per le piccole e medie imprese. Tale intervento, che discende dalle semplificazioni previste dal pacchetto Omnibus I introdotto nel marzo 2026, risponde all’esigenza di ridurre del 60% i dati quantitativi richiesti e del 70% i datapoints complessivi per le imprese soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), configurando un quadro più bilanciato per l’industria.

L’impatto degli standard ambientali da ESRS E1 a E5 e il ruolo del VSME

L’analisi dettagliata degli standard da ESRS E1 a E5 evidenzia specifici elementi di attenzione per la filiera manifatturiera. Nell’ESRS E1 (Climate Change) se registra l’introduzione di una maggiore flessibilità nella definizione dei confini dei gas a effetto serra (GHG) in linea con il GHG Protocol.

L’ESRS E2 (Pollution) esclude l’obbligo di disclosure sulle microplastiche secondarie, concentrandosi esclusivamente sulle primarie; in questo ambito appare di buon senso richiedere un allineamento rigoroso con i regolamenti REACH e CLP per prevenire classificazioni divergenti delle sostanze. L’ESRS E3 (Water) introduce opportunamente l’approccio geografico sito-specifico, mentre l’ESRS E4 (Biodiversity) richiede l’applicazione del principio di materialità per escludere richieste sproporzionate sulla catena del valore.

Per l’ESRS E5 (Resource Use and Circular Economy), è fondamentale escludere dalla divulgazione obbligatoria le formule tecniche e le composizioni proprietarie dei materiali riciclati, ammettendo rendicontazioni aggregate. La grande novità risiede nello status giuridico del VSME, elevato a Delegated Regulation vincolante: lo standard opera come un Value Chain Cap (tetto alla catena del valore), impedendo legalmente alle grandi aziende CSRD di richiedere ai fornitori PMI informazioni eccedenti i moduli Basic o Comprehensive.

Il Passaporto Digitale dei Prodotti (DPP) e le proposte di salvaguardia per l’economia circolare

Parallelamente, il sistema del Passaporto Digitale dei Prodotti (DPP), disciplinato dal Regolamento Ecodesign ESPR (UE 2024/1781), entra nella sua fase attuativa con la consultazione sulla bozza di regolamento di esecuzione del registro centrale, avente scadenza il 27 maggio 2026.

L’accesso e la modifica dei dati del passaporto saranno riservati ai soggetti dotati dello status di Verified Economic Operator (VEO), basato su sigilli digitali e identificazione eIDAS. Sebbene la registrazione possa essere delegata a un DPP Service Provider, la responsabilità giuridica permane in capo all’operatore che immette il prodotto sul mercato, impattando inizialmente i settori delle batterie, dell’acciaio, dell’alluminio e del tessile.

In un’ottica di tutela delle filiere industriali, emergono tre proposte emendative di buon senso che meritano di essere sostenute nelle sedi di consultazione governative ed europee:

  1. clausola di salvaguardia nell’ESRS E5: stabilire che le imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti (da R1 a R13) siano esentate dal fornire dati analitici dettagliati sui flussi di materiali in ingresso (inflows), potendo fare esclusivo affidamento sui codici EER e sulle comunicazioni nazionali esistenti (es. MUD) per evitare duplicazioni.
  2. modello unico nazionale per il credito: promuovere l’adozione di un questionario bancario uniforme basato tassativamente sul solo Basic Module del VSME, escludendo richieste aggiuntive degli istituti di credito che eludano la funzione di sbarramento del Value Chain Cap.
  3. proroga sanzionatoria per il DPP: richiedere una moratoria di almeno dodici mesi per l’applicazione delle sanzioni legate alla mancata registrazione dei prodotti da parte dei riciclatori che immettono sul mercato materie prime seconde (aggregati riciclati o polimeri rigenerati), qualora l’indisponibilità delle piattaforme o i ritardi nel rilascio delle credenziali VEO impediscano il regolare caricamento dei dati, tutelando la continuità dell’economia circolare.

Per maggiori informazioni

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_it