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UE: modificato il Regolamento comunitario sui POP

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La Commissione Ue ha provveduto ad aggiornare il Regolamento comunitario n. 850 del 2004, modificando il quadro degli inquinanti persistenti organici considerati fra i POP. Vediamo le novità introdotte.

L’introduzione del pentaclorofenolo nei POP

Con l’aggiornamento del Regolamento comunitario n. 850 del 2004, la Commissione Europea ha riformato l’insieme degli inquinanti persistenti organici, da considerare ai fini della gestione dei rifiuti.

Precisato che le prescrizioni saranno in vigore a partire dal prossimo 31 ottobre 2019, con il Regolamento in esame, la Comunità intende ulteriormente contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della tutela della salute umana e dell’ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l’immissione in commercio e l’uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (in prosieguo «la convenzione»), o al protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in prosieguo «il protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell’eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati, anche nel rispetto del principio di precauzione.

I POP sono rappresentati dalle sostanze chimiche che resistono a lungo nell’ambiente, si accumulano nella catena alimentare e provocano effetti negativi sulla salute: a tal fine, l’obiettivo della Comunità è quello di escludere tali inquinanti da quelli di cui ne è consentito l’utilizzo.

L’iter di aggiornamento è stato lungo e complesso, e giunge al termine degli accordi stabiliti a livello internazionale, che prevedono l’inserimento pentaclorofenolo (e i suoi sali ed esteri) , impiegato prevalentemente come pesticida e come conservante del legno, nell’allegato A (eliminazione)[1] della Convenzione di Stoccolma.

[1] La Commissione ha inserito, all’interno dell’allegato IV al Regolamento in oggetto, un nuovo valore limite di concentrazione, pari a 100 mg/Kg.