Con l’entrata in vigore del Reg. (Ue) 1357/2014 e della Decisione 2014/955/Ue, dal 1° giugno 2015 vengono introdotte importanti novità nell’ambito della classificazione dei rifiuti come, ad esempio: l’introduzione di nuovi codici EER e di nuove definizioni, oltre alla modifica delle sigle delle caratteristiche di pericolosità da H a HP e le modalità di attribuzione delle stesse. Il modulo formativo intende fare il punto sullo stato dell’arte in tema di classificazione e corretta attribuzione del suddetto codice.
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Dopo una fotografia dello stato attuale del settore rifiuti, all’indomani del recepimento del c.d. «Circular economy package», avvenuto nel settembre 2020, verranno forniti alcuni elementi di diritto applicati alla gestione dei rifiuti. Si entrerà nel vivo della formazione, delimitando esattamente cosa occorre classificare, prima di capire, successivamente, in che modo farlo: a tal fine torna in soccorso la disciplina normativa di riferimento interna, che viene contenuta del c.d. «Testo Unico Ambientale», il D.Lgs. n. 152/2006, che, alla parte quarta, contiene alcuni titoli con i quali sono fornite indicazioni di varia natura. Vedremo quindi come si sviluppail percorso di classificazione, che si conclude con l’attribuzione di un di un codice, definito EER (elenco europeo dei rifiuti, o, come avviene ancora nella pratica, CER, catalogo europeo dei rifiuti).definizioni, i principi, e le modalità applicative della gestione integrata a livello primario.
I rifiuti sono, secondo la definizione che ne dà il nostro Legislatore, una «sostanza od oggetto», le cui caratteristiche sono molto difficili da individuare, in quanto, per via della rilevante disomogeneità delle sue componenti, e della ampia differenza in termini qualitativi delle parti che lo compongono, è difficile caratterizzarli. In tal senso analizzeremo gli strumenti normativi che consentano, con maggiore facilità, di identificarli. Tra questi, si colloca il Regolamento n. 1272 del 2008 (c.d. «CLP», ovvero classification, labelling, packaging), che offre, oltre agli strumenti utili alla definizione delle informazioni necessarie alla classificazione («classification»), dà indicazioni in merito anche all’etichettatura («labelling»), e al confezionamento («packaging»).
La Comunità europea, periodicamente, provvede all’aggiornamento dell’Elenco Europeo dei rifiuti: infatti questi variano, in termini qualitativi, in relazione all’evoluzione delle sostanze/oggetti da cui provengono; con l’evoluzione della tecnologia, in altri termini, evolve anche l’insieme dei rifiuti da dove provengono. Vedremo assieme il contenuto della decisione n. 955 del 2014, che, a tal proposito, modifica l’elenco, ed anche propone alcuni criteri per la classificazione dei rifiuti come pericolosi. Prescrive altresì la prevalenza dei metodi di prova nella classificazione dei rifiuti come tali. Vedremo anche il c.d. «Regolamento REACH», e il Regolamento 440 del 2008 proprio sui metodi di prova. Da ultimo, poichè i rifiuti possono essere anche pericolosi, in relazioni alle componenti che sono presenti al suo interno, studieremo le possibili caratteristiche di pericolo che in esso possono essere presenti.
Una volta compresa la classificazione, approfondiremo la procedura della caratterizzazione. L’attività nasce, sotto un profilo normativo, per garantire uno «smaltimento» in sicurezza, ovvero per consentire adeguato conferimento negli impianti di chiusura, definitiva, del ciclo di vita del rifiuto. Precisato che esso è applicato, nella pratica, anche alle attività di recupero, vediamo, secondo le indicazioni fornite dalla normativa interna (D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.), che cos’è e quando deve essere effettuata. In maniera analoga vedremo quanto occorre fare per le operazioni di recupero.
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